
Confermata la decisione del giudice dell'esecuzione di escludere che la sospensione possa essere estesa alla sanzione accessoria sul rilievo che la revoca ha anche finalità preventive.
La Corte d'Appello condannava Tizio alla pena, condizionalmente sospesa, di otto mesi di arresti e 4mila euro di ammenda, perché ritenuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'aver egli provocato un incidente stradale.
Il GIP del Tribunale rigettava l'istanza formulata da...
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 19 gennaio 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari ha rigettato l'istanza, formulata da P.F., intesa alla declaratoria di non esecutività della sentenza emessa nei suoi confronti il 4 marzo 2021 dalla locale Corte di appello, nella parte in cui dispone l'immediata operatività della sanzione accessoria della revoca della patente di guida.
Il giudice dell'esecuzione, premesso che F. è stato condannato a pena condizionalmente sospesa per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'avere l'agente provocato un incidente stradale, ha ritenuto che la sanzione accessoria della revoca della patente di guida disposta ai sensi dell'art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, mantiene, pur a seguito delle recenti pronunzie, in materia, della Corte costituzionale (sentenze nn. 63 e 88 del 2019 e 68 del 2021), natura preventiva anziché, come sostenuto dal condannato, punitiva e che la prescelta interpretazione del quadro normativo non si pone in contrasto con il quadro costituzionale di riferimento.
2. P.F. propone, con l'assistenza dell'avv. P.S., ricorso per cassazione articolato su tre motivi, con il primo dei quali lamenta violazione di legge, ascrivendo al Giudice per le indagini preliminari di avere avallato un'esegesi delle disposizioni di riferimento contraria ai più recenti approdi della giurisprudenza sia interna che sovranazionale.
Evidenzia, al riguardo, che la Corte EDU ha, nel corso degli anni, ricondotto alla «materia penale» numerosi istituti che, a prescindere dalla loro formale qualificazione, si connotano, in concreto ed anche se diretti, in prima battuta, alla cura dell'interesse pubblico, in chiave punitivo-afflittiva, per quanto emergente dalla verifica compiuta mediante l'applicazione dei cc.dd. «Engel criteria» (qualificazione data all'illecito dal diritto interno; carattere punitivo e non meramente risarcitorio e ripristinatorio della sanzione irrogata; gravità della sanzione), e che tali approdi sono stati recepiti sia dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea che dalla Corte costituzionale italiana.
Sottolinea, a quest'ultimo proposito, che il giudice delle leggi, con le sentenze n. 88 del 2019 e, soprattutto, n. 68 del 2021, ha espressamente superato la precedente impostazione, sino a quel momento recepita anche dalla giurisprudenza di legittimità - che assegnava alla revoca ed alla sospensione della patente di guida carattere esclusivamente amministrativo ed accessorio, sì da renderne automatica l'applicazione e da impermeabilizzarla da successive valutazioni - ed ha, per contro, sancito la natura punitiva dell'istituto che risulta, pertanto, assoggettato alla disciplina prevista per le sanzioni penali, ivi compresa quella relativa alla sospensione condizionale.
Con il secondo motivo, il ricorrente eccepisce l'illegittimità costituzionale della pertinente normativa del Codice della Strada, qualora interpretata nel senso dell'estraneità della revoca della patente al perimetro applicativo della sospensione condizionale della pena, ciò che determinerebbe tangibile violazione dei principi di eguaglianza (giacché sanzioni, tutte di natura penale, sarebbe ingiustificatamente assoggettate a diversa regolamentazione), legalità (restando la revoca affidata ad un vetusto automatismo sanzionatorio, che priverebbe il giudice del potere di vagliare la meritevolezza di una sanzione di elevata portata afflittiva), finalismo rieducativo della pena (essendo precluso al giudice di effettuare una prognosi di reinserimento sociale del condannato), proporzionalità e ragionevolezza (la revoca sarebbe disposta in via automatica, a prescindere dalle conseguenze del fatto e dal suo effettivo coefficiente di offensività), nonché dell'art. 117, comma 1, Cost., nella parte in cui prevede che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali.
Con il terzo ed ultimo motivo, F. eccepisce la totale carenza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla dedotta illegittimità costituzionale degli artt. 186, 222 e 224 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la cui manifesta infondatezza è stata affermata con una mera e vuota formula di stile.
3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.
2. P.F. è stato condannato, con sentenza della Corte di appello di Cagliari, alla pena, condizionalmente sospesa, di otto mesi di arresto e 4.000 euro di ammenda, perché ritenuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'avere egli provocato un incidente stradale.
Essendo stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, è stata disposta nei confronti dell'agente, ai sensi dell'art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 192, n. 285, la revoca della patente di guida.
3. Il tema posto da F. con l'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione e, quindi, con il ricorso per cassazione attiene all'esecuzione della sentenza di condanna, nella parte relativa alla revoca della patente di guida, e, specificamente, alla possibilità di estendere a tale sanzione la sospensione condizionale della pena principale, disposta dal giudice della cognizione.
La giurisprudenza di legittimità che, in passato ed in diverso contesto normativo, aveva ritenuto che «La revoca e la sospensione della patente previste dall'art. 91, comma settimo, del codice della strada, la sospensione della patente di cui all'art. 80 ter dello stesso codice e il ritiro della patente previsto dall'art. 85 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 hanno natura di pene accessorie a cui può estendersi, ove concesso, il beneficio della sospensione condizionale della pena» (Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991, Capelli, Rv. 186721 - 01), è, invece, pervenuta a soluzione opposta in relazione alla vigente disciplina sul rilievo che la revoca, al pari della sospensione abbiano, all'attualità, natura di sanzione amministrativa accessoria (in questo senso, cfr., tra le più recenti, Sez. 3, n. 27297 del 10/05/2019, Vitali, Rv. 276025 - 01; Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, Mucci, Rv. 271326-01), che non è smentita dall'applicazione dei criteri cc.dd. «Engel», che la Corte EDU ha elaborato al fine di evitare l'elusione del principio del ne bis in idem anziché di incidere sulla potestà del legislatore di prevedere una pluralità di sanzioni da applicarsi all'esito del medesimo procedimento (Sez. 4, n. 57202 del 21/09/2017, Albesano, Rv. 271688 - 01).
Tale orientamento è stato, peraltro, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità anche all'indomani della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019 - che, nella circostanza, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del Codice della strada nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) cod. pen., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 del Codice della strada, a meno che non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. - da Sez. 1, n. 17506 del 20/02/2020, Ritucci, non massimata, ferma nel ritenere la funzione preventiva e la natura amministrativa della revoca e della sospensione della patente di guida, nonché da Sez. 4, n. 7950 del 11/02/2021, Zappalorto, Rv. 280951 - 01.
4. La questione posta dal ricorrente è stata, nondimeno, rimeditata a seguito dell'ulteriore intervento operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 68 del 2021, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), in quanto interpretato nel senso che la disposizione non si applica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 222, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
La giurisprudenza di legittimità ha, invero, precisato, all'indomani dell'intervento del giudice delle leggi, che, in tale occasione, è stato «affermato come non sia possibile negare "che la revoca della patente, disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna o di patteggiamento della pena per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., abbia connotazioni sostanzialmente punitive (sia pur non disgiunte da finalità di tutela degli interessi coinvolti dalla circolazione dei veicoli a motore, secondo uno schema tipico delle misure sanzionatorie consistenti nell'interdizione di una determinata attività)"; tanto sia con riguardo alla giurisprudenza della Corte EDU che ha ravvisato la natura penale, agli effetti della Convenzione, di misure quali il ritiro e la sospensione della patente, o il divieto di condurre veicoli a motore, disposte a seguito dell'accertamento di infrazioni connesse alla circolazione stradale, misure che - ancorché configurate nel diritto interno come sanzioni amministrative finalizzate a preservare la sicurezza stradale - si connotano come di natura convenzionalmente penale quando l'inibizione alla guida si protragga per un lasso di tempo significativo, vieppiù, poi, quando la loro applicazione consegua a una condanna penale; sia in una prospettiva meramente interna, non potendo "disconoscersi che ci si trovi al cospetto di una sanzione dalla carica afflittiva particolarmente elevata e dalla spiccata capacità dissuasiva"» (Sez. 1, n. 40798 del 23/04/2021, Esposito, non massimata; negli stessi termini cfr., di recente, Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023, Coppolaro, Rv. 285426 - 01, in motivazione).
5. Ritiene, tuttavia, il Collegio che dal riconoscimento della natura convenzionalmente penale della sanzione accessoria prevista dall'art. 222, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non discenda l'estensione della disciplina in tema di sospensione condizionale della pena alla revoca della patente prevista dal precedente art. 186, comma 2-bis, a ciò ostando un duplice ordine di considerazioni, che valgono, al contempo, ad escludere il dedotto profilo di illegittimità costituzionale della norma.
5.1. Da un canto, occorre tener conto della reciproca autonomia delle previsioni normative, conseguenti, l'una, alla condanna o all'applicazione di pena per i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime, l'altra, all'avere provocato colui che si è posto alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico particolarmente elevato, un incidente stradale.
In questo senso si pone l'indirizzo ermeneutico recepito dalla giurisprudenza di legittimità - in epoca successiva alla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019 - secondo cui «È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui dispone la revoca obbligatoria della patente di guida nell'ipotesi di sinistro stradale provocato da conducente per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, sussistendo piena autonomia tra tale previsione e quella di cui all'art. 222 cod. strada, e non avendo, la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di tale ultima disposizione, ad opera della sentenza n. 88 del 2019 della Corte costituzionale, inciso sulla coerenza sistematica delle disposizioni in materia di revoca e sospensione della patente attualmente vigenti» (Sez. 4, n. 7950 del 11/02/2021, Zappalorto, Rv. 280951 - 01).
La diversità, strutturale e funzionale, delle norme poste in comparazione
comporta, dunque, l'insussistenza di un diretto ed automatico effetto di traslazione delle rispettive discipline né, per quanto qui di più diretto interesse, degli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale di una delle disposizioni.
5.2. Sotto altro angolo prospettivo, deve ulteriormente osservarsi come, in occasione del più recente intervento - del quale la decisione sopra citata, di poco precedente (la sentenza della Cassazione n. 7950 è stata emessa 1'11 febbraio 2021, mentre quella della Corte costituzionale n. 68 è stata depositata il 16 aprile 2021), non ha tenuto conto - la Corte costituzionale non ha mancato di precisare che il processo di assimilazione delle sanzioni amministrative «punitive» alle sanzioni penali ha comportato l'estensione alle prime di larga parte dello «statuto costituzionale» delle seconde, ma non anche una totale parificazione delle rispettive discipline, che risentono necessariamente della non coincidenza delle funzioni perseguite.
La Corte costituzionale ha, su questa base, rilevato, tra l'altro (cfr. Paragrafo 7 del «Considerato in diritto» della sentenza n. 68 del 2021, ove si richiamano anche le precedenti pronunce n. 223 del 2018 e 68 del 2017), che il regime sanzionatorio amministrativo è, in taluni aspetti, maggiormente severo di quello penale, in quanto diretto alla tutela, oltre che di istanze punitive, di concorrenti istanze preventive, ciò che accade, tra l'altro, con riferimento alla inapplicabilità - della quale, con statuizione, ai nostri fini, tranchante, ha espressamente dato atto - di «istituti che ne evitano la concreta esecuzione, quale, in specie, la sospensione condizionale».
Rebus sic stantibus, appare quindi coerente con il sistema, oltre che compatibile con le disposizioni costituzionali e convenzionali evocate dal ricorrente, prevedere che colui che, come F., abbia cagionato un incidente stradale guidando in uno stato di ebbrezza connotato da un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, debba sottostare - a dispetto della formulazione di una prognosi positiva in ordine alla sua futura astensione da comportamenti penalmente rilevanti all'esecuzione di una sanzione amministrativa caratterizzata anche da finalità preventive.
6. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di F. al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.