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4 novembre 2024
Eventi ricorrenti e inquinamento acustico: quando la locazione turistica breve si trasforma in attività ricettiva
L'uso di un immobile per attività ricreative organizzate in modo sistematico e ripetuto, con livelli di rumore che eccedono gli standard consentiti, è incompatibile con la locazione turistica breve. Questo tipo di impiego trasforma la destinazione d'uso da residenziale a turistico-ricettiva, con conseguente applicazione della normativa sull'inquinamento acustico prevista dalla L. n. 447/1995.
di La Redazione
La srl appellava la decisione del TAR della Lombardia, che riguardava l'utilizzo della Villa Bonomi, una proprietà affittata dalla società per brevi locazioni turistiche.
I residenti locali avevano denunciato al Comune di Como che la società stava trasformando la villa da semplice affitto turistico in un luogo per eventi turistico-ricettivi, come ricevimenti e feste, che causavano rumore e disagio nella zona.
Il TAR aveva accoglieva il ricorso dei residenti, annullando un ordine del Comune che imponeva alla società di limitare l'uso della villa alle sole locazioni turistiche brevi e aveva chiesto al Comune di riesaminare il caso. 
La srl ha presentava appello, sostenendo che la sentenza fosse sbagliata e che le loro attività fossero in linea con una semplice locazione turistica. 
Tuttavia, dopo la sentenza del TAR, il Comune di Como aveva condotto una nuova istruttoria, e sulla base di nuove verifiche, adottava tre nuovi provvedimenti. Questi imponevano alla società di cessare le attività di ricezione turistica e di ripristinare la villa alla sua destinazione d'uso residenziale originaria, poiché l'uso come sede di aventi rappresentava una modifica non autorizzata.

Il Consiglio di Stato ha quindi analizzato la situazione e ha concluso che l'appello della società era diventato improcedibile per mancanza di interesse. 
Poiché i nuovi provvedimenti del Comune derivavano da una nuova istruttoria indipendente, essi cambiavano la situazione rispetto al semplice ricorso originario togliendo alla società la necessità di proseguire con l'appello. I giudici hanno inoltre osservato che i nuovi provvedimenti non erano una mera esecuzione della sentenza del TAR ma riflettevano una nuova valutazione del Comune. 
L'uso di un immobile che comporti lo svolgimento in forma sistematica di attività ricreativa ripetuta nel tempo, con immissioni acustiche che superano gli standard normativi, è incompatibile con la locazione turistica breve. Questo utilizzo determina un mutamento di destinazione da residenziale a turistico ricettiva della struttura, con conseguente assoggettamento, nella misura in cui può essere fonte di inquinamento acustico, alla L. n. 447/1995
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