Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Parte_1 e Parte_2 hanno adito il Tribunale di Ferrara al fine di ottenere l’accertamento della responsabilità per culpa in vigilando della Controparte_1 [...] per i danni patiti da Persona_1 e per il suo decesso e, per l'effetto, la condanna della struttura convenuta al risarcimento del danno jure hereditario e jure proprio, quantificato complessivamente in euro 429.910,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Gli attori hanno dedotto quanto segue.
In data 26/01/21, Persona_1 , a seguito di un episodio transitorio di perdita di coscienza, si era recato al Pronto Soccorso dell’ di Ferrara e, trattenutovi per una notte (doc. 1 fascicolo attoreo) e trasferito il giorno successivo in Osservazione Breve Intensiva, a seguito di “episodio sincopale con perdita completa di conoscenza ed amnesia per l'accaduto”, era stato registrato quale “Paziente a rischio di caduta”.
Persona_1 , trovatosi in stato di forte agitazione e con pressione alta e senza alcun presidio di sicurezza anticaduta nella propria stanza, il giorno 28/01/21 è stato trovato da solo e confuso sul pavimento del bagno, confabulante e incapace di rispondere alle domande dei sanitari (doc. 2 fascicolo attoreo).
Eseguita sul paziente una TAC cerebrale con diagnosi di “tumefazione in sede occipitale e focolai lacero- contusivi in sede fronto-basale bilateralmente ed in regione temporo-polare destra”, a seguito di un deterioramento dello stato di coscienza, Persona_1 è stato sottoposto dapprima ad intervento neurochirurgico in urgenza di craniotomia decompressiva frontale bilaterale, con successivo invio nel reparto di Anestesia e Rianimazione, e, successivamente, a tracheostomia, con trasferimento in data 16/02/21 presso Neurochirurgia.
Nonostante un ricovero caratterizzato da un lento miglioramento dello stato neurologico, eseguito un secondo intervento di cranioplastica con metacrilato in data 10/03/21 e Gastrostomia Endoscopica Percutanea in data 26/03/21 (doc. 3 fascicolo attoreo), a seguito del peggioramento delle condizioni cliniche – quali doppia emiplegia, rigidità ai quattro arti e immobilità motoria e comunicativa -, in data 08/04/21 il paziente era stato sottoposto ad intervento di posizionamento “derivazione ventricolo- peritoneale (DVP)” per sviluppo di progressive idrocefalo.
Persona_1 , trasferito presso il Reparto di Medicina Riabilitativa presso Ospedale San Giorgio e sottoposto ad un progetto riabilitativo (doc. 4 fascicolo attoreo), a seguito di visite neurochirurgica, infettivologica ed epilettologica, è stato dimesso dalla struttura sanitaria.
A seguito delle dimissioni, in data 15/06/21, il paziente, riscontrate difficoltà motorie – quali difficoltà di estensione delle ginocchia, arti superiori flessi, e controllo solo parziale e poco duraturo del capo e nullo del tronco -, è stato trasferito alla Pt_3 per “postumi di traumatismi intracranici senza frattura del cranio; emiplegia spastica ed emiparesi dell'emisfero dominante e non dominante; sindromi neurologiche di inattenzione; ipertensione arteriosa” (doc. 5 fascicolo attoreo) ed il giorno 20/07/21 era deceduto a causa delle evolute gravi psico-fisiche post traumatiche.
In tesi di parte attrice le conseguenze traumatiche – rilevate con la TAC - e il decesso del paziente sono da ricondurre alla caduta, avvenuta in data 28/01/2021, e l’evento dannoso deve essere causalmente attribuito alla responsabilità per culpa in vigilando della struttura sanitaria, in quanto Persona_1 , in forma buona fisica prima dell’ingresso in struttura (doc. 7 e 8 fascicolo attoreo), era stato diagnosticato quale “paziente a rischio di caduta”, così come evincibile dalla relazione redatta dal dott. Persona_2 (doc. 6 fascicolo attoreo). Parte_1 e Parte_2 domandano pertanto iure hereditatis il risarcimento del danno biologico terminale patito dal paziente che, durante il ricovero, si era reso conto della propria fine nell'aggravarsi costante delle condizioni di salute, quantificando l’importo in euro 80.000,00, e il danno iure proprio da perdita parentale, calcolato in euro 250.000,00 per la moglie convivente ed euro 168.250,00 per il figlio (docc. 9-10 fascicolo attoreo), oltre al risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche di euro 3.660,00 (doc. 11 fascicolo attoreo).
Con comparsa di costituzione e risposta, l Controparte_1 si è costituita in giudizio ed ha eccepito, in via preliminare, il mancato esperimento delle condizioni di procedibilità, quali la consulenza tecnica preventiva di cui all’art. 696 bis c.p.c. o, in alternativa, il procedimento di mediazione di cui all’art. 5 bis del D.lgs. 28/2010.
Controparte_1 ha, poi, eccepito la carenza di legittimazione ad agire in capo agli attori, in assenza di prova della qualità di eredi, e l’inammissibilità e improcedibilità della domanda per difetto di prova del contratto oppure del contatto sociale con la struttura convenuta.
Nel merito, parte convenuta ha negato gli asseriti profili di responsabilità professionale in capo ai sanitari, in quanto l’attività posta in essere dagli stessi era stata adeguata e proporzionata alle condizioni cliniche del paziente nelle prime fasi del ricovero.
Qualificata la domanda attorea come richiesta di accertamento della responsabilità extracontrattuale, in tesi di parte convenuta, gli attori avrebbero omesso di provarne gli elementi costitutivi.
In particolare, la struttura sanitaria convenuta ha evidenziato: la mancanza di prova della necessità terapeutica assistenziale volta a giustificare l’adozione di mezzi di contenzione al letto, nonchè del nesso causale tra i comportamenti dei sanitari e la scomparsa del paziente – anche in forza dell’omessa indicazione della causa del decesso avvenuto a distanza di oltre un mese dalle dimissioni – e della risarcibilità iure hereditatis del danno da perdita della vita, oltre che del danno biologico terminale, essendo a tal fine necessario un lasso di tempo apprezzabile tra le lesioni e la morte.
1.Sulle eccezioni preliminari di improcedibilità della domanda e di difetto di legittimazione attiva.
In via preliminare, devono respingersi le eccezioni formulate dalla struttura sanitaria convenuta di improcedibilità della domanda per omesso assolvimento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale e per difetto di legittimazione in capo agli attori.
Sul primo punto occorre premettere che, è applicabile al caso di specie la Legge 8 marzo 2017, n. 24 (cosiddetta “Legge Gelli- Bianco”) in materia Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
L’art. 8 della citata disciplina impone, ai fini dell’esercizio di un’azione relativa alle controversie in materia di risarcimento del danno, il preventivo espletamento della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all’art. 696 bis c.p.c., oppure del procedimento di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Così come disposto dall’art. 5 del menzionato decreto legislativo, ove, come nel caso di specie, l’assenza della condizione di procedibilità sia stata ritualmente eccepita, il Giudice assegna alle parti termini ai fini di provvedere al relativo incombente.
Avendo parte attrice correttamente introdotto la procedura di mediazione entro il termine di 15 giorni, come provato in giudizio (doc. 14,15, 16 fascicolo attori) ed essendo l’oggetto dell’invito relativo alla controversia in esame - “risarcimento danno derivante da responsabilità medica e sanitaria” con richiesta di un importo sostanzialmente identico a quello domandato in sede giudiziale – la condizione di procedibilità deve ritenersi assolta.
Deve rigettarsi la domanda formulata dagli attori di condanna della struttura convenuta ex art. 12 bis decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in quanto disposizione introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, entrato in vigore a decorrere dal 18/10/2022, e, pertanto, inapplicabile ratione temporis al caso di specie.
Sul secondo punto, deve respingersi l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, in quanto gli attori hanno prodotto in giudizio la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (doc. 10 fascicolo attore), dal quale si evince l’assenza di testamento del de cuius. Parte_1 .e Parte_2 sono gli unici eredi legittimi di Persona_1
Tale documento, sebbene non costituisca di per sè prova idonea della qualità di erede, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi (Cass., 10/05/2018, n. 11276) unitamente alla proposizione della domanda giudiziale, deve ritenersi sufficiente a dimostrare l’accettazione implicita di eredità e, quindi, la sussistenza della legittimazione attiva in capo agli attori (Cass., 16/01/2017, n. 868).
2.Sulla responsabilità contrattuale della struttura convenuta
Sebbene gli attori abbiano omesso di qualificare la domanda, la responsabilità della struttura sanitaria convenuta deve essere accertata nei termini di responsabilità contrattuale, ai sensi dell’art. 7 della Legge 8 marzo 2017, n. 24.
La citata normativa deve ritenersi applicabile al caso di specie, essendo l’evento dannoso individuato nella caduta del paziente presso la struttura sanitaria, avvenuta in data 28/01/2021 e non potendosi condividere la prospettazione di parte attrice secondo cui non sarebbe applicabile la Legge Gelli Bianco, in quanto la dedotta culpa in vigilando della struttura sanitaria integra un’ipotesi di condotta omissiva idonea ad integrare la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, tenuta a rispondere, ai sensi dell’art. 1218 c.c. e 1228 c.c., delle condotte colpose o dolose degli esercenti responsabilità sanitaria.
Ritenuta applicabile la normativa sopra menzionata, in tema di responsabilità medico e sanitaria, parte attrice è tenuta a provare l’esistenza del contratto – o contatto sociale – e il danno lamentato, rimanendo a carico della parte convenuta l’onere di dimostrare il corretto adempimento oppure che l’inadempimento non è stato eziologicamente rilevante (Cass., 13/10/2017, n. 24073).
Non si ritiene di condividere la prospettazione di parte convenuta, secondo cui parte attrice avrebbe omesso di fornire prova del rapporto contrattuale - con conseguente impossibilità di richiedere alcun risarcimento del danno iure proprio -, in quanto Parte_1 e Parte_2 hanno prodotto in giudizio la documentazione medica attestante l’accesso Pronto Soccorso avvenuto in data 26/01/21, così come attestato dal referto (doc. 1 fascicolo attori), e il ricovero del paziente presso la struttura, come dimostrato dalle cartelle cliniche (doc. 2 – 5 fascicolo attori), fornendo così prova dell’avvenuto contatto sociale.
Accertato il titolo, deve ritenersi sussistente l’inadempimento degli operatori sanitari della struttura sanitaria convenuta, alla luce delle risultanze dell’elaborato peritale del dr. Persona_3 e dr. Persona_4 , dal quale emerge una compiuta valutazione della condotta tenuta dai medici della struttura.
In particolare, prima della caduta, il trattamento neurochirurgico è stato ritenuto tempestivo e tecnicamente appropriato e il timing di esecuzione della craniopastica ed il trattamento della complicanza sono stati valutati positivamente (cfr. pag. 13 c.t.u.).
Dalla c.t.u. medico legale emerge, invece, una condotta omissiva in capo ai sanitari al momento dell’ingresso del paziente al Pronto Soccorso sotto un duplice profilo.
In primo luogo, dall’esame della documentazione sanitaria sia antecedente al trasferimento in OBI che alla degenza non risultano adottati i necessari accertamenti diagnostici, ma solo una rilevazione dei parametri vitali, e, secondo il collegio peritale, tenuto conto dell’età del paziente, sarebbe stato necessario eseguire una TAC celebrale al fine di escludere cause neurogene della sincope e, in particolare, la presenza di un eventuale ematoma subdurale, che avrebbe potuto costituire sia la causa sia la conseguenza dei sintomi manifestati dal paziente (cfr. pag. 14 c.t.u.).
In secondo luogo, emerge la mancata adozione di presidi di contenzione, nonostante il paziente fosse stato correttamente classificato come soggetto a rischio caduta, nonchè la mancata impartizione al paziente di specifiche disposizioni affinché non eseguisse spostamenti in autonomia ma chiedesse assistenza (cfr. pag. 14 c.t.u.).
Non convincono sul punto le argomentazioni della struttura sanitaria convenuta, che ha sostenuto genericamente di aver adottato precauzioni, senza tuttavia fornirne prova sul punto, e di aver adeguatamente informato il paziente.
Si ritengono condivisibili le conclusioni dei c.t.u. sull’omesso assolvimento da parte dei medici della struttura dell’obbligo informativo, in quanto la giurisprudenza è costante nel ritenere che il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico (Cass., 04/02/2016, n. 2177).
Il buono stato di salute prima dell’ingresso del paziente al Pronto Soccorso, così come attestato dal certificato rilasciato dalla Parte_4 Ferrara in data 25/11/20 e dal rilascio della patente a seguito di visita medica in data 13/01/21 (doc. 7 e 8 fascicolo attori), oltre all’indicazione all’annotazione sul diario infermieristico della dicitura “fermo a letto”, avrebbero dovuto condurre i medici della struttura ad effettuare i necessari accertamenti diagnostici e ad adottare le adeguate misure contenitive, non potendosi il mero contrassegno della voce “Educazione al paziente sui fattori di rischio e sui comportamenti di prevenzione” contenuta nel modulo ritenersi esplicativa del reale contenuto e delle modalità dell’informazione fornita al paziente.
Ferma la condotta omissiva degli esercenti la professione sanitaria, occorre sottolineare che l’accertamento del nesso causale con il comportamento omissivo del medico ed il pregiudizio subito dal paziente è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonchè dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano ad una valutazione "ex ante" del tutto inverosimili, ferma la regola della regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" vigente nel regime probatorio civilistico (Cass, 19/03/2018, n. 6698).
Nel caso di specie, i c.t.u. hanno precisato in maniera chiara ed esaustiva che, data la documentazione sanitaria e tenuto conto che a seguito della caduta il ricovero presso la struttura è stato ininterrotto, deve ritenersi configurabile il nesso causale tra il fatto traumatico – caduta a terra con lesione cranio- encefalica – ed il decesso del paziente (cfr. pag. 13 c.t.u.).
Alla luce delle risultanze della c.t.u, si ritiene, pertanto, integrato il nesso causale tra la condotta omissiva dei sanitari, in violazione delle regole di diligenza, e l’evento mortale del paziente.
3.Sul risarcimento del danno
Gli attori hanno domandato iure hereditatis il risarcimento del danno biologico terminale patito dal paziente che, durante il ricovero, si era reso conto della propria fine nell'aggravarsi costante delle condizioni di salute, quantificando tale importo in euro 80.000,00.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che il danno biologico terminale è configurabile, e trasmissibile agli eredi, ove intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse (Cass., 08/07/2014, n. 15491), essendo irrilevante che, durante tale periodo di permanenza in vita, la vittima abbia mantenuto uno stato di lucidità, il quale costituisce, invece, il presupposto del diverso danno morale terminale (Cass., 19/10/2016, n. 21060; Cass., 23/10/2018, n. 26727).
Non si condividono, pertanto, le osservazioni formulate dalla convenuta relativamente all’impossibilità di riconoscere tale voce di danno per assenza di prova della consapevolezza del paziente della morte imminente.
Dalle risultanze della c.t.u., emerge, invece, il protrarsi delle lesioni che hanno portato all’evento morte dal momento della caduta fino al decesso (pag. 16 c.t.u. “Relativamente al quesito sub e), il danno si è protratto dal momento dell’evento avverso -caduta causativa della lesione cranio-encefalica – verificatosi il 28 gennaio 2021 ed il decesso avvenuto il 20 luglio 2021 e dunque per un periodo di 173 giorni nel corso del quale il paziente è rimasto ininterrottamente ricoverato”).
Si ritiene condivisibile la liquidazione del danno biologico da invalidità temporanea assoluta configurabile in capo alla vittima secondo le tabelle relative all’invalidità temporanea (Cass., 28/02/2022, n. 6503), così come elaborate dal Tribunale di Milano, secondo la prospettazione di parte attrice, per un totale di euro 80.000,00.
Secondariamente, gli attori hanno richiesto il risarcimento del danno iure proprio da perdita parentale, calcolato in euro 250.000,00 per la moglie convivente ed euro 168.250,00 per il figlio (docc. 9-10 fascicolo attoreo).
Sul punto, occorre precisare che il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici ex art. 2727 c.c. e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, a nulla rilevando l’eventuale convivenza tra gli stessi e ferma la possibilità, per la controparte, di dimostrare l'assenza di un legame affettivo (Cass., 30/08/2022, n. 25541, Cass., 15/07/2022, n. 22397).
Nel caso di specie, sebbene si ritenga che il legame familiare, provato in atti dagli attori, faccia presumere un danno da perdita del rapporto parentale, tuttavia, gli attori, non hanno fornito prova della specifica intensità della relazione affettiva con il de cuius, omettendo di allegare e dimostrare l’abitualità e la frequenza del rapporto, salvo pronunciarsi in tale senso in maniera del tutto generica nella memoria di replica alle comparse conclusionali.
Il risarcimento iure proprio del danno parentale viene riconosciuto e liquidato in via equitativa nei seguenti termini:
A Parte_2 euro 230.749,00
Pt_5
Età del congiunto: 81 anni Età della vittima: 81 anni Convivenza: si
Altri familiari: 1
Intensità della relazione: media
A Parte_1 euro 156.440,00 figlio
Età del congiunto: 56 anni Età della vittima: 81 anni Convivenza: no
Altri familiari: 1
Intensità della relazione: minima
Deve, infine, riconoscersi il risarcimento del danno patrimoniale sostenuto per le spese mediche di euro 3.660,00, così come documentate dagli attori (doc. 11 fascicolo attoreo).
4.Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Il compenso del collegio peritale deve porsi a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-1) accerta la responsabilità della Controparte_1 nella causazione dell’evento lesivo e, per l’effetto,
-2) condanna la Controparte_1 al pagamento in favore di Pt_1 [...] e Parte_2
dell’importo a titolo di risarcimento del danno biologico terminale patito iure hereditario dal de cuius di euro 80.000,00 e di euro 3.660,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
-3) condanna l’ al pagamento in favore di [...] Parte_2 dell’importo di euro 230.749,00 a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale;
-4) condanna la Controparte_1 al pagamento in favore di Pt_1 [...] parentale; dell’importo di euro 156.440,00 a titolo di risarcimento del danno da perdita
-5) pone definitivamente il compenso liquidato al collegio peritale a carico della convenuta;
-6) dichiara tenuta e condanna Controparte_1 alla rifusione in favore di Parte_1 e Parte_2 delle spese di lite, che liquida in euro 584,14 per esborsi e complessivi euro 11.229,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.