In audizione presso le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha espresso le sue considerazioni in merito ad alcune delle novità oggetto del Disegno di legge di bilancio 2025 in materia di lavoro.
Lo scorso 4 novembre, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha espresso alcune considerazioni sul Disegno di legge di bilancio 2025 in audizione presso le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. Oggetto di osservazione sono state in particolare le seguenti disposizioni:
- Art. 2: misure di sostegno al reddito;
- Art. 7: misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi;
- Art. 10: misure in materia di tracciabilità delle spese;
- Art. 23: misure in materia di trattenimento in servizio;
- Art. 24: misure di flessibilità in uscita;
- Art. 26: accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli;
- Art. 34: misure in materia di congedi parentali;
- Art. 35: disposizioni in materia di decontribuzione delle lavoratrici madri;
- Art. 67: interventi in materia di premi di produttività;
- Art. 68: misure fiscali per il welfare aziendale;
- Art. 69: agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi;
- Art. 70: proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni;
- Art. 72: incentivi per il rilancio occupazionale ed economico;
- Art. 112: misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica.
Se per alcune misure il CNO ha espresso parere del tutto favorevole, per altre ha invece espresso alcune perplessità, proponendo aggiustamenti ed alternative. Di seguito alcune delle considerazioni contenute nel documento presentato.
Misure contenute nel Disegno di legge di bilancio 2025 | Osservazioni e proposte del CNO |
Art. 2 - Misure di sostegno al reddito: si rendono definitive le aliquote IRPEF e le detrazioni di lavoro dipendente già introdotte con l'art. 1 D.Lgs. n. 219/2024, confermando la neutralità dell'incremento delle detrazioni ai fini del calcolo del trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati |
Tali regole comporterebbero un vantaggio solo per i redditi più bassi, determinando quindi una penalizzazione generalizzata. Ciò che si propone, allora, è di mantenere il cuneo contributivo per i redditi di lavoro dipendente fino a 35.000 euro, per evitare la diminuzione della capacità dei singoli lavoratori. |
Art. 10 – Misure in materia di tracciabilità delle spese: viene introdotto l'obbligo di effettuare spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto in occasione di trasferte lavorative attraverso strumenti di pagamento tracciabili ai fini della piena deducibilità dal reddito imponibile. | Favorevole il CNO alle nuove disposizioni, aventi l'obiettivo di disincentivare l'utilizzo del contante. Inoltre, grazie alla tracciabilità dei pagamenti sarà possibile verificare l'effettività della trasferta medesima, ritenendo che rientrino in tale previsione solo le spese rimborsate analiticamente. D'altro canto, sarebbe opportuno chiarire meglio l'ambito di applicazione della disposizione. |
Art. 23 – Misure in materia di trattenimento in servizio: per incentivare i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, a proseguire l'attività di lavoro pur avendo maturando i requisiti per la pensione entro il 31 dicembre 2025, viene riconosciuto loro un incentivo. | Il CNO apprezza l'allargamento della platea dei destinatari rispetto alla misura che era già in vigore nel 2024 (riservata solo a Quota 103), in considerazione del calo della natalità che ha causato il fenomeno dell'inverno demografico. |
Art. 24 – Misure di flessibilità in uscita: si tratta della proroga anche per il 2025 della c.d. Opzione donna, prevedendo che vi abbiano diritto anche le lavoratrici che maturano entro il 31 dicembre 2024 un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni, fermi restando gli altri requisiti di legge. Inoltre, è prevista anche l'estensione di Quota 103 e dell'APE sociale a tutto il 2025. | Se facilitare l'accesso alla pensione per le donne, autonome e dipendenti, è senza dubbio condivisibile, d'altro lato si riscontra ancora la sussistenza di un requisito soggettivo che ne ostacola la piena realizzazione, ovvero l'essere lavoratrici dipendenti licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale. Si suggerisce, allora, la modifica di tale riferimento eleggendo la platea delle donne che abbiano esaurito l'indennità NASpI, suggerendo altresì di unificare per le lavoratrici autonome i periodi di finestra mobile (per esse pari a 18 mesi, contro i 12 delle lavoratrici dipendenti). |
Art. 34 – Misure in materia di congedi parentali: le modifiche all' |
Secondo il CNO, la misura non deve arrestarsi al compimento dei 6 anni del bambino, essendo auspicabile in tal senso il coinvolgimento di aziende e parti sociali allo scopo di introdurre misure di conciliazione tra vita professionale e familiare migliorative rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi di riferimento. |
Art. 35 – Disposizioni in materia di decontribuzione lavoratrici madri: previsto l'esonero parziale dei contributi previdenziali IVS per le lavoratrici madri con due o più figli, ad esclusione del lavoro domestico. Stessa misure è prevista per le lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, di impresa o da partecipazione, laddove non abbiano optato per il regime forfetario. Inoltre, si prevede che il nuovo esonero non spetterà alle lavoratrici madri già beneficiarie dell'esonero di cui alla |
Si propone di modificare la misura estendendola anche alle lavoratrici madri di un solo figlio, vista la situazione concreta attuale. Inoltre, si auspica l'estensione anche al lavoratore padre quando si tratti di nuclei vedovili. |
Art. 68 – Misure fiscali per il welfare aziendale: per il prossimo triennio si ripropongono le misure derogatorie dell'art. 51, comma 3, TUIR, stabilendo che non concorrono alla formazione del reddito entro il limite di 1.000 euro (2.000 in presenza di figli a carico), il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti e le somme loro rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas, nonché delle spese di affitto dell'abitazione principale o degli interessi sul mutuo concernente l'abitazione principale. Inoltre, per i lavoratori che abbiano trasferito la residenza oltre il raggio di 100 km, le somme erogate o rimborsate per il pagamento di canoni di locazione e spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, non concorrono per i primi due anni a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite di 5.000 euro l'anno, fermo restando che l'agevolazione si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente l'assunzione. | Molto apprezzata la disposizione volta al sostegno concreto dei lavoratori, con l'auspicio di una elevazione strutturale della soglia prevista dal comma 3 dell'art. 51 TUIR. |
Art. 70 – Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni: vengono prorogate le misure già introdotte con l'art. 4 D.Lgs. n. 216/2023. | Il CNO sostiene che la disposizione non vada nella direzione giusta, perché utilizza una leva fiscale in luogo di quella contributiva. Così facendo, infatti, si rende incerto e differito il momento di fruizione dell'eventuale beneficio per il datore di lavoro che potrà sapere solo in sede di dichiarazione dei redditi se ha fatto bene ad investire su nuove risorse ai fini della percezione dell'agevolazione. Se essa fosse invece contributiva, il datore di lavoro avrebbe una percezione mensile della riduzione del costo del lavoro e sarebbe quindi più propenso d assumere personale. |