Circoli sportivi esclusi dalla Bolkestein con la conversione in legge del Decreto Salva-infrazioni
Il
Senato, nella seduta del 6 novembre 2024, ha approvato definitivamente il
DDL di
conversione del
Decreto Salva-infrazioni (
D.L. n. 131/2024), riguardante l'attuazione di
obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
Alcune delle disposizioni adottate nel testo interessano il mondo dello
sport. La prima importante novità è la previsione, in sede di conversione, di una modifica in materia di concessioni demaniali che riguarda direttamente i
circoli sportivi.
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dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando l'obbligo di versamento del canone previsto, la disciplina di cui al presente articolo non si applica agli usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale relativi allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, qualora dette attività sportive siano svolte da federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, anche paralimpici, associazioni e società sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021 e iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che perseguono esclusivamente finalità sociali, ricreative e di promozione del benessere psicofisico, e a condizione che detti usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale possano essere considerati come attività non economiche in base al diritto dell'Unione europea».
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In altre parole, vengono escluse dalla
nozione di “servizio” come rilevante ai fini dell'art. 4 della Direttiva 2006/123/CE (c.d.
Bolkestein), e dunque dalla
procedura mediante bando di gara, le attività sportive dilettantistiche svolte anche attraverso concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, da federazioni sportive, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, anche paralimpici, nonché da ASD e SSD costituite ai sensi dell'
art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2021 e iscritte al
RASD, le quali perseguano esclusivamente
finalità sociali, ricreative e di promozione del benessere psicofisico, e comunque non economiche.
Una seconda novità riguarda la
proroga al 30 settembre 2027 delle concessioni marittime, lacuali e fluviali in essere, relative all'esercizio delle
attività turistico-ricreative e sportive gestite da ASD e SSD iscritte nel RASD nonché da
ETS.
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La Legge di conversione (n. 166/2024) è stata pubblicata in G.U. n. 267/2024.
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