L'art. 41, comma 13, D. Lgs. n. 36 del 2023, dispone che «Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.» |
Riguardo alle tabelle ministeriali, ANAC nella delibera n. 534/2023 ricorda che la giurisprudenza ha da tempo riconosciuto che i valori delle tabelle ministeriali costituiscono un mero parametro di valutazione della congruità dell'offerta; la stessa giurisprudenza afferma che le tabelle ministeriali esprimono i costi medi della manodopera e svolgono una funzione indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, sent. 19 giugno 2018, n. 6869; |
Il Ministero, in relazione al quesito dell’utente, precisa che in assenza delle tabelle ministeriali occorre procedere a definire l’importo a base d’asta e il costo della manodopera sulla base del procedimento indicato al comma 13 dell’art. 41 sopra riportato, ovvero occorre fare riferimento ai valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, ecc. |