
Al di fuori dell'accertamento del requisito sanitario, l'unica verifica consentita al giudice adito per il cd. «giudizio di opposizione ad ATP» è quella della «manifesta carenza» dei presupposti processuali e/o delle altre condizioni dell'azione e/o degli ulteriori requisiti costitutivi della «pretesa fatta valere» (ovvero della prestazione previdenziale e/o assistenziale cui l'accertamento stesso è finalizzato).
La controversia in esame ha ad oggetto l'ambito di cognizione del giudice adito ex art. 445 bis c.p.c.. In particolare, con riferimento al giudizio intrapreso ai fini dell'accertamento del requisito sanitario per l'assegno di invalidità ordinario ex
Nel caso di specie, l'INPS censura la sentenza impugnata per aver il Tribunale respinto il ricorso di merito intrapreso dall'Istituto a seguito di formulazione di dissenso, fondata sulla carenza del requisito contributivo richiesto dalla legge per la prestazione previdenziale.
Investita della questione, la Cassazione ribadisce anzitutto che il giudizio ex art. 445-bis riguarda solo l'accertamento del requisito sanitario. Tuttavia, «ciò non osta a che, in via astratta, l'Istituto possa formulare il dissenso e introdurre il giudizio di merito per la verifica dell'insussistenza degli altri requisiti della prestazione finale ma ciò può fare “esclusivamente” nell'ottica di dimostrare il difetto dell'interesse ad agire e l'inutilità dell'accertamento domandato».
Dunque, al di fuori dell'accertamento del requisito sanitario, l'unica verifica consentita al giudice adito per il cd. «giudizio di opposizione ad ATP» è quella della «manifesta carenza» dei presupposti processuali e/o delle altre condizioni dell'azione e/o degli ulteriori requisiti costitutivi della «pretesa fatta valere» (ovvero della prestazione previdenziale e/o assistenziale cui l'accertamento stesso è finalizzato).
Ciò detto, la sentenza impugnata non sé discostata dalle coordinate indicate. Come riportato nello storico di lite, l'insussistenza del requisito contributivo non era immediatamente verificabile e richiedeva indagini non compatibili con l'oggetto del procedimento. Essa, dunque, si sottrae ai rilievi dell'INPS.
Per questi motivi, la Cassazione rigetta il ricorso con sentenza n. 31168 del 5 dicembre 2024.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza (ud. 15 maggio 2024) 5 dicembre 2024, n. 31168
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Nocera Inferiore ha respinto il giudizio intrapreso dall’INPS ai sensi del comma 6 dell’art. 445 bis cod.proc.civ. e accertato, in relazione all’odierno intimato, la sussistenza delle condizioni sanitarie per beneficiare dell’assegno di invalidità ex lege nr. 222 del 1984.
2. Per quanto più di rilievo in questa sede, il Giudice ha osservato come anche nel giudizio di merito, intrapreso in esito all’accertamento tecnico preventivo, si discettasse esclusivamente del requisito sanitario, spettando poi all’Ente di verificare successivamente, in sede amministrativa, la sussistenza degli altri presupposti della prestazione finale.
3. La verifica di ulteriori elementi o condizioni, in un’ottica di utilità del richiesto accertamento e di sussistenza, quindi, dell’interesse ad agire andava condotta sommariamente solo se immediatamente percepibile dal giudicante (come ostativa del beneficio cui tende l’accertamento) senza particolari e impegnative indagini.
4. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’INPS sulla base di un unico motivo.
5. Il ricorso originariamente fissato dinanzi alla sesta sezione della Corte è stato, poi, rimesso alla quarta sezione con ordinanza interlocutoria nr. 21094 del 2022.
Motivi della decisione
6. Con un unico motivo –ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.– è dedotta la violazione dell’art. 1 della legge nr. 222 del 1984 in relazione all’art. 445 bis cod.proc.civ.
7. L’Istituto censura la sentenza impugnata per aver il Tribunale respinto il ricorso di merito intrapreso dall’Istituto a seguito di formulazione di dissenso, fondata sulla carenza del requisito contributivo richiesto dalla legge per la prestazione previdenziale.
8. Deduce che l’Ente aveva fornito la prova, non contestata dalla parte privata, dell’insussistenza del requisito contributivo necessario all’ottenimento della prestazione finale.
9. Il ricorso è infondato.
10. Il tema devoluto al Collegio riguarda l’ambito di cognizione del giudice adito ai sensi dell’art. 445 bis cod.proc.civ. In particolare, con riferimento al giudizio intrapreso ai fini dell’accertamento del requisito sanitario per l’assegno di invalidità ordinario ex lege nr. 222 del 1984, si pone la questione dei limiti entro i quali è consentita la verifica del requisito contributivo, a seguito di dissenso formulato dall’INPS.
11. Va precisato che, nelle more del presente giudizio, la Corte si è già occupata degli aspetti che qui rilevano.
12. In particolare, Cass nr. 29275 del 2022 ha esaminato una controversia sovrapponibile alla presente, per il tenore delle questioni dibattute e degli argomenti esposti. Nel rinviare al supporto argomentativo del precedente indicato, anche ai sensi dell’art. 118 disp.att.cod.proc.civ., in questa sede, è sufficiente ribadire che il giudizio ex art. 445 bis riguarda solo l’accertamento del requisito sanitario. Ciò, tuttavia, non osta a che, in via astratta, l’Istituto possa formulare il dissenso e introdurre il giudizio di merito per la verifica dell’insussistenza degli altri requisiti della prestazione finale ma ciò può fare «esclusivamente» nell’ottica di dimostrare il difetto dell’interesse ad agire e l’inutilità dell’accertamento domandato.
13. In altre parole, al giudice adito ai sensi del comma 6 dell’art. 445 bis cod.proc.civ. (per il cd. «giudizio di opposizione ad ATP»), l’unica verifica consentita -al di fuori dell’accertamento del requisito sanitario- è quella della
«manifesta carenza» dei presupposti processuali e/o delle altre condizioni dell’azione e/o degli ulteriori requisiti costitutivi della «pretesa fatta valere» (ovvero della prestazione previdenziale e/o assistenziale cui l’accertamento stesso è finalizzato).
14. Ciò in quanto, se è vero che l'ambito della cognizione del giudice adito ex art. 445 bis cod.proc.civ. è limitato all'accertamento del solo requisito sanitario, è altrettanto vero che tale procedimento ha ad oggetto un accertamento giudiziale di condizioni sanitarie «strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale» (in motivaz., Cass., sez. un., nr. 12903 del 2021 che richiama, al riguardo, Cass. nr. 9755 del 2019, p. 27); ciò legittima, ai fini della verifica dell'interesse ad agire ex art. 100 cod.proc.civ. e nei ristretti termini di cui si è detto, gli ulteriori accertamenti.
15. La sentenza impugnata non si è discostata dalle coordinate indicate. Come sinteticamente riportato nello storico di lite, l’insussistenza del requisito contributivo non era immediatamente verificabile e richiedeva indagini non compatibili con l’oggetto del procedimento. Essa, dunque, si sottrae ai rilievi dell’Inps.
16. L’affermazione dell’Istituto che «l’Ente (avrebbe) fornito prova […] non smentita da controparte […] dell’insussistenza del requisito contributivo» (v. pag. 5 ricorso, 1° cpv.) è, infatti, argomentazione genericamente sviluppata, senza il rispetto degli oneri di specificazione e di deposito, imposti dal combinato disposto degli artt. 366, comma 1, nr. 6, e 369, comma 2, nr. 4, cod.proc.civ. (Cass nr. 12481 del 2022), sia pure elasticamente intesi, in conformità all'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte.
16. Per quanto innanzi, il ricorso va, dunque, complessivamente respinto
17. Non si fa luogo a pronuncia sulle spese, poiché la parte intimata non ha svolto difese.
18. Va dato atto, invece, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Istituto ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, nr. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.