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6 dicembre 2024
Limiti del sindacato del giudice in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale

Al di fuori dell'accertamento del requisito sanitario, l'unica verifica consentita al giudice adito per il cd. «giudizio di opposizione ad ATP» è quella della «manifesta carenza» dei presupposti processuali e/o delle altre condizioni dell'azione e/o degli ulteriori requisiti costitutivi della «pretesa fatta valere» (ovvero della prestazione previdenziale e/o assistenziale cui l'accertamento stesso è finalizzato).

di La Redazione

La controversia in esame ha ad oggetto l'ambito di cognizione del giudice adito ex art. 445 bis c.p.c.. In particolare, con riferimento al giudizio intrapreso ai fini dell'accertamento del requisito sanitario per l'assegno di invalidità ordinario ex lege n. 222/1984, si pone la questione dei limiti entro i quali è consentita la verifica del requisito contributivo, a seguito di dissenso formulato dall'INPS.

Nel caso di specie, l'INPS censura la sentenza impugnata per aver il Tribunale respinto il ricorso di merito intrapreso dall'Istituto a seguito di formulazione di dissenso, fondata sulla carenza del requisito contributivo richiesto dalla legge per la prestazione previdenziale.

Investita della questione, la Cassazione ribadisce anzitutto che il giudizio ex art. 445-bis riguarda solo l'accertamento del requisito sanitario. Tuttavia, «ciò non osta a che, in via astratta, l'Istituto possa formulare il dissenso e introdurre il giudizio di merito per la verifica dell'insussistenza degli altri requisiti della prestazione finale ma ciò può fare “esclusivamente” nell'ottica di dimostrare il difetto dell'interesse ad agire e l'inutilità dell'accertamento domandato».

Dunque, al di fuori dell'accertamento del requisito sanitario, l'unica verifica consentita al giudice adito per il cd. «giudizio di opposizione ad ATP» è quella della «manifesta carenza» dei presupposti processuali e/o delle altre condizioni dell'azione e/o degli ulteriori requisiti costitutivi della «pretesa fatta valere» (ovvero della prestazione previdenziale e/o assistenziale cui l'accertamento stesso è finalizzato).

Ciò detto, la sentenza impugnata non sé discostata dalle coordinate indicate. Come riportato nello storico di lite, l'insussistenza del requisito contributivo non era immediatamente verificabile e richiedeva indagini non compatibili con l'oggetto del procedimento. Essa, dunque, si sottrae ai rilievi dell'INPS.

Per questi motivi, la Cassazione rigetta il ricorso con sentenza n. 31168 del 5 dicembre 2024.