
Nella seduta di mercoledì 11 dicembre 2024, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del
I sì sono stati 141, i no 81, gli astenuti 3. Il provvedimento, già approvato dal Senato, è legge.
A seguito delle modifiche approvate in Senato, il provvedimento si compone ora di 14 articoli e persegue le seguenti finalità:
- semplificare i procedimenti di valutazione ambientale (VIA, VAS);garantire certezza del quadro normativo per il settore della prospezione e coltivazione di idrocarburi;
- introdurre disposizioni per la sostenibilità del suolo e delle acque, volte a prevenire l'avverarsi di eventi emergenziali;
- adottare misure indifferibili per l'economia circolare;
- provvedere in ordine alla semplificazione dei procedimenti di bonifica dei siti inquinati e al rafforzamento delle capacità amministrative;
- assicurare il rafforzamento delle capacità amministrative delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Di seguito alcune delle novità previste.
- L'art. 1, modificato nel corso dell'esame al Senato, apporta una serie di modifiche alla normativa in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali. A tal proposito viene ampliato l'elenco dei progetti prioritari che possono essere trattati dalle commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC.
- L'art. 3 apporta modificazioni alla parte terza del Decreto Legislativo n. 152/2006 prevedendo misure urgenti per la gestione della crisi idrica.
- Le lettere a-bis) e a-ter) del comma 2 dell'art. 4, introdotte dal Senato, recano modifiche alla disciplina dei sistemi di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi prevista dal Codice dell'ambiente, al fine di disciplinare il riparto dei costi tra i vari soggetti coinvolti e ampliare gli obblighi di monitoraggio dei flussi di imballaggi.
- L'art. 8 prevede l'obbligo, per i soggetti attuatori degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorionazionale, di alimentare il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (piattaforma ReNDiS), a prescindere dalla fonte di finanziamento, al fine di assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo.
- L'art. 10 contiene una pluralità di disposizioni riguardanti le amministrazioni che operano nel settore della sicurezza energetica. Il comma 1 abilita il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ad adottare apposite linee guida ai fini dell'espletamento delle funzioni del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA).
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In Gazzetta Ufficiale n. 294/2024 è stata pubblicata la Legge 13 dicembre 2024, n. 191 di conversione in legge, con modificazioni, del |