Novità dalla Legge di bilancio 2025 anche con riferimento alla riduzione, a partire dal 1° gennaio 2025, della contribuzione ordinaria di finanziamento del FIS e del Fondo di solidarietà bilaterale, nonché alla contribuzione addizionale per le integrazioni salariali ordinarie, straordinarie e in deroga.
Con la circolare n. 5, l’INPS illustra il quadro normativo e fornisce le istruzioni operative e contabili con riferimento all’applicazione delle disposizioni concernenti la riduzione del contributo ordinario a favore dei datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione del FIS e del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, nonché della contribuzione addizionale CIGO/CIGS/CIGD.
Quanto al FIS, finanziato da un contributo pari allo 0,50% per i datori che nel semestre di riferimento abbiano occupato in media fino a 5 dipendenti, e allo 0,80% per quelli che nello stesso periodo ne abbiano occupati di più, a partire dal 2025 è stata prevista una riduzione del contributo ordinario in misura pari al 40% per i datori che occupano fino a 5 dipendenti che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale al FIS nel semestre di riferimento per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento.
Per i datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale, a partire dal 1° gennaio 2025 è prevista anche per essi una riduzione in misura pari al 40% dell’aliquota dello 0,50% (attestandosi così allo 0,30%) per coloro che nel semestre precedente la domanda abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi a partire dal termine del periodo di fruizione del trattamento.
Laddove i datori di lavoro abbiano presentato domanda di integrazione salariale, essi sono tenuti a versare un contributo addizionale in tal misura:
- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate in relazione al periodo di integrazione salariale fruito nell’arco di uno o più interventi concessi fino al limite di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 12% oltre il limite di cui sopra, fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- 15% oltre detto limite in un quinquennio mobile.
A seconda della presenza o meno di periodi di trattamenti di integrazione salariale, sarà calcolato il contributo addizionale.