
Nel caso concreto, la minore aveva espresso il desiderio di tornare a vivere nella città della madre, ove risiedeva prima di essere affidata al padre a causa delle condotte manipolatorie della donna che avevano pregiudicato il rapporto padre-figlia. Ma siamo sicuri che ciò basti per realizzare il suo superiore interesse?
Una volta terminata la convivenza tra i genitori, la minore veniva affidata ad entrambi con residenza privilegiata presso la madre. Tuttavia, il padre adiva più volte il Tribunale lamentando l’inosservanza delle disposizioni oggetto del decreto che regolava i rapporti tra lui e la figlia a causa della condotta ostruzionistica della madre.
Una volta espletata la CTU, il...
Svolgimento del processo
1.1.- La controversia concerne la collocazione privilegiata della minore G, nata il X, a seguito di una convivenza more uxorio intercorsa tra GT e MC.
Terminata la convivenza, a seguito del ricorso proposto da T ex art. 337 bis c.c. il Tribunale di Napoli, con decreto depositato il 18.3.2019, aveva affidato la figlia ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre, abitante a X ed aveva disciplinato il diritto-dovere del padre, con residenza a X, di frequentare la minore ed il suo obbligo di contribuzione indiretta al mantenimento.
1.2.- Successivamente, T aveva proposto un primo procedimento ex art. 709 ter c.p.c., lamentando l'inosservanza da parte di M delle disposizioni dettate dal Tribunale in data del 18.3.2019 per regolare i rapporti tra la minore ed il padre e comportamenti ostruzionistici ed il Collegio con decreto del 22.11.2019 aveva ammonito M alla puntuale osservanza di quanto già disposto in merito.
1.3.- In data 9.7.2020 T aveva proposto un nuovo ricorso ex art.709 ter c.p.c. lamentando il perdurare dei comportamenti ostruzionistici di M sopraggiungere dell'emergenza sanitaria ed intensificatisi nel tempo ed aveva chiesto la sospensione di M dalla responsabilità genitoriale e la collocazione della figlia presso di sé, evidenziando la lesione del rapporto con la figlia a causa della condotta materna. M , costituitasi, aveva chiesto il rigetto del ricorso, lamentando le continue modifiche del calendario di incontri ascrivibile a T e svolgendo numerose critiche nei suoi confronti.
Nel corso del procedimento, il Tribunale, dopo avere disposto in via d'urgenza con provvedimento del 5.8.2020, che T tenesse con sé la figlia dal 16 al 31 agosto 2020, aveva disposto l'espletamento della CTU ed approfondimenti istruttori.
Espletata la CTU il Tribunale, con ordinanza del 7.6.2021, aveva evidenziato le gravi carenze genitoriali della M nel garantire l'accesso alla vita della figlia dell'altro genitore, nonché l'attività di manipolazione posta ai danni della bambina tramite le condotte escludenti e pregiudizievoli per lei, ed aveva inoltre ritenuto che le differenti criticità rilevate anche a carico del padre potessero essere superate da una quotidianità tra due, che si rendeva assolutamente necessaria. Il Tribunale aveva quindi disposto la collocazione della minore a X presso il domicilio paterno con affido esclusivo della minore al padre, articolando un calendario di visita congruo tra la minore e la madre; aveva inoltre posto a carico della M un contributo mensile di euro 300,00 per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ancora, il Tribunale aveva nominato il curatore della minore ed aveva sollecitato le parti all'avvio di un percorso psicoterapeutico e di sostegno alla genitorialità, prescrivendo l'invio delle relative relazioni di monitoraggio. Era stato altresì disposto un percorso di psicoterapia per la minore previa individuazione di uno specialista in X da parte del padre e del curatore nominato.
Con decreto del 4.6.2023, il Tribunale, dopo avere effettuato monitoraggio sull'andamento della collocazione della minore presso il padre e svolta l'ulteriore attività istruttoria, sulla scorta di tutti gli elementi acquisiti, aveva ritenuto sussistenti valide ragioni per ritenere maggiormente idonea al suo interesse, la collocazione della minore presso il domicilio paterno in X ,, con conseguente conferma del suo attuale assetto di vita, ormai risalente al giungo del 2021. Aveva ulteriormente rafforzato l'affido al padre con la previsione dell'affido c.d. superesclusivo in favore del predetto, sottolineando che tale decisione si fondava sulla eccessiva conflittualità tra le due parti. Quanto al regime di frequentazione tra la minore e la madre, aveva confermato quanto già in precedenza stabilito e, analogamente, con riferimento all'importo di € 100,00 mensili a carico della M per il mantenimento della figlia.
Segnatamente il Tribunale, come si evince da quanto trascritto nel decreto impugnato, aveva sottolineato « di aver aderito alla proposta della consulente di parte del T , disponendo la immediata collocazione della minore presso il domicilio paterno, discostandosi dalle conclusioni della CTU ( e non dal contenuto delle sue forti e decise critiche alle condotte della M , condivise anche dai consulenti di parte, ed in questa sede ribadite) - che aveva invece proposto un ulteriore periodo di monitoraggio, ferma la collocazione presso la madre, al fine di verificare il buon esito dei percorsi proposti e della tenuta di un ampio calendario di visita paterno, ritenuto da lei necessario ai fini del consolidamento della relazione paterna.. ». Ciò in quanto «i riscontri oggettivi e istruttori delle condotte della M , costantemente finalizzate ad ostacolare il T nel suo ruolo paterno e ad impedire alla figlia di godere a pieno del suo diritto alla bigenitorialità...non offrivano più alcuna garanzia di resipiscenza della donna, evocata ancora una volta in giudizio sempre per gli stessi motivi , già ammonita dal Tribunale, monitorata in senso negativo dal Giudice tutelare, e valutata nelle sue rilevanti disfunzionalità anche in sede di consulenza, tutti elementi storici e cronicizzati che non potevano offrire alcuna idonea garanzia di un mutamento radicale delle sue condotte e delle sue convinzioni, e dunque della cessazione spontanea di ogni pregiudizio agito a danno della figlia; condotte e convinzioni che non erano state mai abbandonate dalla M nella immediatezza delle risultanze dell'elaborato peritale, ma neanche nel decorso degli ulteriori due anni ormai trascorsi da tale data.».
1.4.- Il reclamo proposto da M contro il decreto in data 4.6.2023 del Tribunale di Napoli è stato accolto dalla Corte di appello partenopea con il decreto n.266/2024 pubblicato il 5 marzo 2024, qui impugnato.
La Corte di merito, senza mutare le valutazioni compiute dal Tribunale, quanto alla complessa vicenda familiare, alle condotte ascritte ai due genitori e, in particolare, alla attività ostacolanti e manipolatorie poste in essere dalla madre alla quale nell'ambito di una accesa conflittualità tra i genitori, ha disposto il rientro della minore a X dopo avere ascoltato la minore che ha espresso il desiderio motivato di tornare a X, pur non lamentando alcuna situazione pregiudizievole in ambito paterno. La Corte ha statuito il collocamento privilegiato della minore presso l'abitazione materna in X con decorrenza dal 15.6.2024 e l'affido della predetta con la medesima decorrenza ai Servizi Sociali del Comune di X affinché gli stessi, sentiti i genitori, decidano di volta in volta, ove permanga il conflitto, su tutte le questioni afferenti all'istruzione, alla salute ed alla educazione della minore; disciplinando il diritto di visita paterno e gli obblighi di mantenimento ordinario e straordinario.
1.5.- T ha proposto ricorso chiedendo la cassazione del decreto con quattro mezzi, illustrati con memoria. M ha resistito con controricorso e memoria. Anche il curatore speciale, avvocato CP, ha replicato con controricorso.
Motivi della decisione
2.- Il decreto impugnato è ricorribile ex art. 111 Cost.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il decreto pronunciato dalla corte d'appello in sede di reclamo avverso il provvedimento emesso dal tribunale nel procedimento di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole ha carattere decisorio e definitivo, in quanto incidente su diritti soggettivi e idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus, ed è pertanto impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass. n.17903/2023; Cass. n.1103/2014; Cass. n. 18974/2013).
3.1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 336, 336 bis e 315 bis c.c. A parere del ricorrente, la Corte di Appello ha erroneamente applicato la disposizione ratione temporis applicabile, ossia l'art. 336- bis c.c. ex art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022 - la quale stabilisce che "se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato" e la formula è riprodotta nell’art. 473-bis.4, secondo comma, c.p.c., ove è situata attualmente la disciplina dell'ascolto del minore.
3.2.- Con il secondo motivo si denuncia la nullità della pronuncia per illogicità e contraddittorietà della motivazione; o comunque violazione e/o falsa applicazione degli artt. 337 - bis e 337 - ter c.c., dell'art. 3 della Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo, dell'art. 8 CEDU, e dell'art. 32 Cost., nonché del principio, da tali disposizioni veicolato, "del superiore interesse del minore, con specifico riguardo ai diritti alla bigenitorialità e all'integrità psico-fisica in capo alla prole".
A parere del ricorrente, la Corte di merito nel modificare radicalmente il regime dei rapporti personali genitori/figlia trasformando l'affidamento superesclusivo al padre in un affidamento congiunto con collocamento privilegiato presso la madre, sarebbe incorsa in un palese vizio logico, mancando nel provvedimento reso un percorso argomentativo volto ad affermare che, all'esito di una rivalutazione del materiale istruttorio in atti (evidentemente mal governato dal primo giudice), ovvero alla luce di circostanze sopravvenute alla decisione impugnata, il quadro fattuale non era (più) quello descritto dal primo giudice, in quanto in realtà la madre svolgeva adeguatamente la funzione genitoriale (anche sotto il profilo della capacità di consentire il mantenimento di soddisfacenti contatti tra la figlia ed il padre), e anzi, a parità di adeguatezza genitoriale rispetto al T, per una serie di specifiche oggettive ragioni era da presso di lei a X il soddisfacimento dell'interesse superiore della bimba.
2.3.- Con il terzo motivo si denuncia l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti. Si rimarca il mancato rilievo della reiterata inadempienza, da parte della madre, rispetto ai provvedimenti (temporanei e definitivo) resi dal Tribunale di Napoli. A parere del ricorrente, la Corte di merito ha ingiustamente omesso di esaminare le condotte della madre e le carenze di questa, mai contestate da controparte e comunque accertate con differenti provvedimenti del Tribunale di Napoli, alle quali alcuna importanza e rilevanza avrebbe dato la Corte di merito.
2.4.- Con il quarto motivo si denuncia la nullità della pronuncia per mera apparenza della motivazione e sua illogicità rispetto alle risultanze probatorie; o comunque violazione e/o falsa applicazione degli artt. 61, 115 e 116 e 196 c.p.c., con particolare riferimento all'utilizzo dello strumento della CTU e all'integrale (e irragionevole) sovvertimento delle sue acquisizioni da parte della Corte d'Appello.
Secondo il ricorrente, la Corte territoriale ha integralmente disatteso la CTU, incorrendo in una evidente contraddittorietà e illogicità allorquando nel provvedimento impugnato, afferma di "condividere le argomentazioni di cui al provvedimento in esame, che tuttavia non si ritiene altrettanto condivisibile quanto alla soluzione adottata", senza però procedere, in ragione dell'effetto devolutivo del reclamo, ad un complessivo riesame delle emergenze istruttorie e ai necessari approfondimenti relativi ad entrambi i genitori, al fine di adottare la misura ritenuta più idonea in punto di affidamento e collocazione della minore.
3.1.- Il ricorso, i cui motivi vanno trattati congiuntamente per stretta connessione, è fondato e va accolto.
3.2- Come questa Corte ha avuto modo di affermare più volte, che nell'interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e a mantenere salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione (cfr. Cass. n. 26697/2023; Cass. n.9691/2022; Cass. n.28723/2020; Cass. n. 9764/2019).
3.3.- Anche la Corte Edu, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che in tutte le decisioni che riguardano dei minori il loro interesse superiore debba prevalere (si veda, tra altre, Neulinger e Shuruk c. Svizzera [GC], n. 41615/07, § 135, CEDU 2010) e che nelle cause in cui sono in gioco questioni di affidamento di minori e di restrizioni del diritto di visita, l'interesse del minore deve prevalere su qualsiasi altra considerazione (Strand Lobben e altri c. Norvegia [GC], n. 37283/13, § 204, 10 settembre 2019).
A tal fine la Corte EDU ha rimarcato che e comunque necessario un rigoroso controllo sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori (cfr. Corte EDU, 4 maggio 2017, Improta e/Italia; Corte EDU, 23 marzo 2017, Endrizzi e/Italia; Corte EDU, 23 febbraio 2017, D'Alconzo e/Italia; Corte EDU, 9 febbraio 2017, Solarino e/Italia; Corte EDU, 15 settembre 2016, Giorgioni e/Italia; Corte EDU, 23 giugno 2016, Strumia e/Italia; Corte EDU, 28 aprile 2016, Cincimino c. Italia).
La Corte EDU ha anche rammentato che gli obblighi positivi non implicano solo che si vigili affinché il minore possa raggiungere il genitore o mantenere un contatto con lui, ma comprendono anche tutte le misure propedeutiche che consentono di pervenire a tale risultato (Corte EDU, 24 giugno 2021, A.T. e/Italia, n.40910/19, § 66) nella preliminare esigenza che le misure deputate a ravvicinare il genitore al figlio rispondano a rapida attuazione, perché il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui (cfr. Corte EDU, 29 gennaio 2013, Lombardo c. Italia).
La Corte EDU, di norma, e condivisibilmente, invita le autorità nazionali ad adottare tutte le misure atte ad assicurare il mantenimento dei legami tra il genitore ed i figli, affermando che "per un genitore e suo figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita familiare" (cfr. Kutzner c. Germania, n. 46544/99, CEDU 2002) e che "le misure interne che lo impediscono costituiscono una ingerenza nel diritto protetto dall'art. 8 della Convenzione" (cfr. K. ET. c. Finlandia, n. 25702/94, CEDU 2001).
3.4..- Questa essendo, dunque, la qui condivisa cornice giurisprudenziale nazionale e sovranazionale di riferimento, osserva il Collegio che la Corte distrettuale ha modificato il regime di collocazione, all'esito dell'ascolto della minore, dando seguito al desiderio da questa espresso di far ritorno a X , pur a fronte del permanere della conflittualità tra genitori, oltre che dell'incapacità degli stessi di giungere ad una decisione condivisa sulla residenza della figlia minore, nonostante la prolungata collocazione della minore presso il padre avesse dato esito positivo, senza che si fossero palesate, di contro, condotte ostative alla regolare frequentazione materna.
3.5.- In particolare, la Corte di merito (fol.8 e ss. del decr. imp.) ha confermato che il diritto alla bigenitorialità da parte della minore risultava compromesso dal comportamento della madre, come emerso nel corso del procedimento ed accertato in primo grado; quindi, pur avendo dissentito dalla soluzione adottata in primo grado sul rilievo che « benché fosse indubbia la necessità che G avesse un concreto rapporto affettivo con il padre senza ingerenze materne, il decreto di cui si tratta ha comportato che la predetta all'età di sette anni - per quanto indubbiamente confortata dall'affetto paterno- ha dovuto affrontare una modifica radicale della sua vita che ha visto contemporaneamente il suo distacco - di circa 800 chilometri- dalla madre e dagli affetti alla cui vicinanza era abituata, il cambiamento di casa, di città, delle abitudini di vita, nonché l'allontanamento dall'ambiente sociale, amicale e scolastico.>> ha poi riconosciuto che «lo scopo che il provvedimento reclamato si era prefisso, quale quello di salvaguardare il rapporto padre-figlia, posto a rischio dalla condotta ostruzionistica della M ., è stato sostanzialmente raggiunto» e ha dato atto che «...si deve comunque considerare che la minore G vive oramai a X con il padre e la compagna del predetto da quasi tre anni e che, come emerge dalla relazione della psicologa dott.ssa F, si è ben adattata al contesto torinese, va a scuola con ottimo profitto e non sono emerse difficoltà nella vita scolastica; inoltre, la sua vita quotidiana presenta occasioni di svago, amicizie, attività extrascolastiche e sportive e vive serenamente nel contesto familiare paterno, con riferimento al quale non sono emerse criticità.... Ciò posto va ancora sottolineato che il rapporto tra il padre e la minore ha avuto una evoluzione positiva in quanto il predetto è divenuto un punto di riferimento concreto per G., capace di accudimento e contenimento affettivo. Nello stesso tempo, il rapporto della figlia con la madre è rimasto ben saldo, grazie anche all'ampio regime di visite riconosciute alla predetta e non ostacolate dal padre. In sostanza emerge con chiarezza dalle risultanze processuali che la minore allo stato ha un buon rapporto con entrambi i genitori con i quali sta bene ed è serena ed altresì che lo scopo che il provvedimento reclamato si era prefisso, quale quello di salvaguardare il rapporto padre-figlia, posto a rischio dalla condotta ostruzionistica della M , è stato sostanzialmente».
Quindi, passando all'esame del rapporto familiare nel suo complesso ha osservato che «Tanto rilevato si deve tuttavia evidenziare che, fermo restando l'importante risultato raggiunto con riferimento al rapporto padre-figlia, il provvedimento adottato non ha affatto attenuato il conflitto tra le parti, che ad oggi può risultare addirittura acuito stante il contrasto tra il padre che intende salvaguardare dalle intromissioni materne il rapporto che è riuscito a creare con la figlia e la madre che vuole tenere saldo il rapporto preesistente della cui quotidianità lei e G si sono viste di fatto private.... Da quanto sopra deriva pertanto che in capo alla M , così come nel T., difetta la capacità di riconoscere il ruolo genitoriale dell'altro e di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto della figlia alla bigenitorialità e ad una crescita equilibrata e serena.».
Dopo questa premessa, la Corte di merito ha concluso «Tanto rilevato assume a questo punto rilievo significativo, nell'interesse della minore, la circostanza che nel corso del procedimento G ha esplicitato in più occasioni la nostalgia per il contesto napoletano ed il suo desiderio di fare rientro a X .» e, dopo aver proceduto ad una accurata disamina della maturità e della capacità di discernimento della minore (all'epoca dell'ascolto di anni 11) e del desiderio motivato della stessa di far rientro a X , ha riformato il provvedimento di primo grado e ha statuito «in linea con quanto richiesto alla stessa minore che si ritiene in concreto corrispondente al suo superiore interesse e al suo sviluppo psico fisico nel rispetto della bigenitorialità» la collocazione presso la madre, l'affidamento ai Servizi Sociali, il calendario di visite e l'assegno di mantenimento .
3.6.- La decisione impugnata non risulta conforme ai principi prima enunciati, è viziata dall'omesso esame di fatti decisivi e va cassata.
3.7.- Innanzi tutto, va osservato che l'ascolto del minore (nel caso in esame, infradodicenne) e le dichiarazioni rese dallo stesso, anche quando ricorrano elementi tali da ritenere che siano espresse con maturità e consapevolezza, non possono costituire l'esclusivo elemento in base al quale valutare il superiore interesse del minore e assumere la decisione richiesta, in un quadro di rapporti familiari altamente conflittuali, nell'ambito dei quali siano stati accertati - come nel presente caso, senza che vi sia stata impugnazione sul punto - comportamenti apertamente ostativi, ostruzionistici e manipolativi da parte di un genitore atti a limitare consistentemente l'esercizio della bigenitorialità dell'altro, comportamenti risultati recessivi solo a seguito della differente collocazione del minore.
In proposito proprio la Corte EDU (Causa A.S. e M.S. c. Italia n.48618/22, § 147), in un caso in cui vari rapporti indicavano che il minore era influenzato da sua madre, ha affermato «A questo proposito, la Corte rammenta che il parere di un minore non è necessariamente immutabile, e che le obiezioni che quest'ultimo formula, anche se devono essere debitamente prese in considerazione, non sono necessariamente sufficienti per prevalere su/l'interesse dei genitori, in particolare sul loro interesse ad avere dei contatti regolari con il loro figlio. Il diritto di un minore di esprimere la propria opinione non deve essere interpretato nel senso che conferisce effettivamente un diritto di veto incondizionato ai minori senza che siano presi in considerazione altri fattori e senza che sia condotto un esame per determinare il loro interesse superiore. Inoltre, se un tribunale basasse una decisione sull'opinione di minori che sono evidentemente incapaci di formarsi ed esprimere un'opinione sui loro desideri - ad esempio a causa di un conflitto di lealtà - una tale decisione potrebbe essere contraria all'artico/o 8 della Convenzione (K. B. e altri, sopra citata, § 143, e I.S. c. Grecia, n. 19165/20, § 94, 23 maggio 2023).».
La decisione impugnata non ha dato retta applicazione ai principi espressi perché, una volta prese in esame le dichiarazioni della minore, avrebbe dovuto vagliare in maniera complessiva e non atomistica tutti gli altri fattori a sua conoscenza per determinare il concreto interesse del minore e non lo ha fatto, pur avendo dato atto della permanenza del livello conflittuale e del permanere delle criticità relazionali già accertate in primo grado - e non smentite da alcuna positiva evenienza nonostante il tempo trascorso- e avrebbe dovuto valutare le possibili ripercussioni sulla minore della modifica richiesta e la congruità ed adeguatezza della misura da adottare.
Risulta, invero, errata la identificazione del superiore interesse della minore con la volontà da questa espressa, ove - come nel caso in esame la valutazione sia stata compiuta deve necessariamente prendere in considerazione, ai fini della adozione delle misure idonee a creare le condizioni necessarie per la piena realizzazione del diritto di visita del genitore pregiudicato, nel caso in cui si controverta del diritto del minore alla bigenitorialità fortemente ostacolata da continue condotte manipolative e ostruzionistiche di uno dei due genitori avverso l'altro nell'ambito di un contesto familiare conflittuale.
La Corte di appello non poteva prescindere, nell'assumere la valutazione del superiore interesse della minore e nello statuire circa la modifica del collocamento della minore, dal prendere in considerazione la perdurante accesa conflittualità tra i genitori, la volontà della madre - come riferisce stessa Corte di merito – di «vuole tenere saldo il rapporto preesistente della cui quotidianità lei e .G si sono viste di fatto private», rapporto che si era connotato per costanti comportamenti escludenti la figura paterna, e - sempre come si esprime la stessa Corte di merito - «un'importante risultato» relativo alla realizzazione di un'effettiva bigenitorialità conseguito a seguito dell'esecuzione del provvedimento di primo grado di collocazione della minore presso il padre.
Va rimarcato, infine, che queste circostanze non sono state prese in esame nemmeno per prevedere l'intervento dei Servizi Sociali, nominati affidatari, per ridurre la conflittualità e un monitoraggio collegato alla possibile modifica dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore (Cass. n.13506/2015); invero, risulta demandata ai Servizi Sociali esclusivamente la decisione «di volta in volta -ove permanga il conflitto- su tutte le questioni afferenti all'istruzione, alla salute ed alla educazione della minore» (fol.14 del decr.imp.).
4.- In conclusione, il ricorso va accolto, il decreto impugnato va cassato e la causa va rinviata alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi esposti e per la statuizione sulle spese di giudizio anche del presente grado.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese;
- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.