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11 febbraio 2025
Cybersecurity: in GU il regolamento per l’applicazione della clausola di salvaguardia di cui al Decreto NIS 2

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2025 il DPCM 9 dicembre 2024, n. 221, che definisce i criteri per l'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 3, commi 4 e 12, del Decreto Legislativo n. 138/2024.

di La Redazione

Il provvedimento si inserisce nell'ambito del recepimento della Direttiva (UE) 2022/2555 (Direttiva NIS 2), volta a rafforzare la sicurezza informatica a livello europeo, e fornisce indicazioni operative per l'esclusione di alcune imprese dall'applicazione delle misure di cybersicurezza previste dal decreto NIS.

Il regolamento, adottato su proposta dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, stabilisce criteri chiari per la deroga alle norme sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, introducendo un meccanismo di registrazione e valutazione per i soggetti richiedenti. L'obiettivo è garantire un equilibrio tra tutela della cybersicurezza e proporzionalità delle misure imposte alle imprese, evitando oneri sproporzionati per realtà aziendali che operano con autonomia infrastrutturale e gestionale.

Di seguito, i criteri per l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 3 del DPCM:

legislazione

1. La richiesta di applicazione della clausola di salvaguardia puo' essere accolta qualora il soggetto dichiari congiuntamente:

a) la totale indipendenza dei propri sistemi informativi e di rete NIS da quelli delle imprese collegate, nel senso che i sistemi informativi e di rete delle imprese collegate non contribuiscono in alcun modo al funzionamento dei sistemi informativi e di rete NIS del soggetto medesimo;

b) la totale indipendenza delle proprie attivita' e servizi NIS da quelli delle imprese collegate, nel senso che le attivita' e i servizi delle imprese collegate non contribuiscono in alcun modo allo svolgimento delle attivita' e all'erogazione dei servizi NIS del soggetto medesimo.

2. La clausola di salvaguardia non puo' essere richiesta dal soggetto a cui si applica la disciplina del decreto NIS ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del medesimo decreto.

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