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17 febbraio 2025
Patto di famiglia: dal Fisco chiarimenti sull’imposta di donazione sulle “attribuzioni compensative” dall’assegnatario al legittimario

Richiamando normativa e giurisprudenza di legittimità in materia, l'Agenzia delle Entrate fa il punto sulla tassazione ai fini dell'imposta di donazione sulle “attribuzioni compensative” dall'assegnatario al legittimario non assegnatario.

di La Redazione

Con la risoluzione n. 12 del 14 febbraio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla tassazione, ai fini dell'imposta di donazione, delle c.d. “attribuzioni compensative” che, ai sensi delle disposizioni sul patto di famiglia, l'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni societarie è tenuto a liquidare a favore del legittimario non assegnatario.

Dopo aver richiamato la normativa nazionale in materia, l'Ente si sofferma sull'evoluzione giurisprudenziale in proposito:

giurisprudenza

  • Con un primo orientamento (Corte di Cassazione n. 32823/2018), è stato enunciato il principio per cui il patto di famiglia è assoggettato all’imposta di donazione, sia con riguardo al trasferimento di azienda o della partecipazione dal disponente al discendente, sia con riferimento alla corresponsione di una somma compensativa della quota di legittima dall’assegnatario dell’azienda o della partecipazione ai legittimari non assegnatari. Quest’ultima è a sua volta assoggettata ad imposta in base all’aliquota e alla franchigia relative al rapporto tra assegnatario e legittimario;
  • Il suddetto orientamento è stato poi oggetto di rivisitazione nel 2020 (Corte di Cassazione n. 29506/2020), quando è stato affermato che la liquidazione del conguaglio ex art. 768-quater c.c. operato dall’assegnatario in favore dei legittimari non assegnatari deve ritenersi assoggettata all’imposta di donazione. Una volta ricondotto il patto di famiglia alla disciplina fiscale contenuta nell’art. 58, comma 1, D.Lgs. n. 346/1990, la Cassazione ha quindi affermato che tale liquidazione del conguaglio deve considerarsi ai fini fiscali come liberalità dell’imprenditore verso i legittimari non assegnatari.

In conclusione, la Cassazione ha quindi affermato che 

ildiritto

«In materia di disciplina fiscale del patto di famiglia, alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, ai sensi dell'art. 768 quater c.c., è applicabile il disposto del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 58, comma 1, intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell'aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio», precisando, altresì, che «L'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 3, comma 4 ter, si applica al patto di famiglia solo con riguardo al trasferimento dell'azienda e delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario, non anche alle liquidazioni operate da quest'ultimo in favore degli altri legittimari».

In definitiva, 

esempio

ai fini dell'applicazione dell'imposta di donazione alle “attribuzioni compensative” disposte dall'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni societarie a favore del legittimario non assegnatario, aliquota e franchigia sono determinate considerando il rapporto di parentela o di coniugio tra disponente e legittimario non assegnatario.

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