
In seguito alla pubblicazione in Gazzetta del Decreto 2 dicembre 2024 sui criteri di riparto delle risorse 2025 a sostegno del Reddito di Libertà, l'INPS pubblica le istruzioni operative per la presentazione e la (ri)presentazione delle domande non accolte per l'anno in corso.
Introdotto con il DPCM del 17 dicembre 2020, il Reddito di Libertà è stato reso strutturale grazie alla Legge di bilancio 2024, le cui disposizioni sono state attuate con il recente Decreto 2 dicembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 marzo 2025.
Il nuovo Decreto stabilisce i criteri per la ripartizione delle risorse stanziate per l'attuazione della misura, che ammontano a un totale di 30milioni di euro, 10milioni per ciascun anno 2024, 2025 e 2026. Tali risorse possono essere incrementate dalle Regioni, con risorse proprie trasferite direttamente all'INPS, e con le risorse disponibili a valere sul bilancio della Presidenza del Consiglio per il settore dedicato.
Alla luce delle novità, l'INPS ha illustrato il profilo operativo riguardante la presentazione delle domande con la circolare n. 54/2025.
In cosa consiste la misura
Il Reddito di Libertà si sostanzia in un contributo economico rivolto alle donne vittime di violenza e volto in via prioritaria a sostenere le spese per garantire l'autonomia abitativa e la riacquisizione dell'autonomia personale, oltre al percorso scolastico degli eventuali figli minori. Tale misura è compatibile con altri strumenti di sostegno.
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La misura del contributo è pari a 500 euro mensili per un massimo di 12 mesi, erogati in unica soluzione. |
Destinatarie
La misura economica è rivolta alle donne vittime di violenza, indipendentemente dalla presenza di figli, che siano seguite da centri antiviolenza nel loro percorso di fuoriuscita dalla violenza. Esse devono risiedere nel territorio italiano, siano cittadine italiane o cittadine comunitarie o di uno Stato extracomunitario in possesso di una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini UE previste dalla legge, ovvero in possesso di un permesso di soggiorno UE regolare o della ricevuta di rilascio della richiesta del cedolino o del permesso per protezione speciale.
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Sono equiparate alle cittadine italiane le donne straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria. |
Requisiti
Ai fini dell'accesso al contributo, il rappresentante legale del centro antiviolenza deve attestare il percorso di emancipazione dell'interessata, mentre il servizio sociale competente dovrà attestarne lo stato di bisogno connesso alla situazione straordinaria o urgente, utilizzando l'apposito modulo.
Disciplina transitoria: domande non accolte da ripresentare entro il 18 aprile
Le domande già presentate all'INPS ma non accolte per incapienza di fondi conservano la priorità, per cui esse potranno essere ripresentate entro 45 giorni decorrenti dal 4 marzo 2025, ossia entro il 18 aprile. Dette domande possono essere ripresentate dal Comune tramite l'apposito modulo online, previa verifica della permanenza dei requisiti di accesso.
Domande 2025
Posto che le domande potranno essere accolte nei limiti delle risorse trasferite all'INPS, l'Istituto procederà all'accoglimento delle domande tenendo conto della data e dell'ora di attribuzione del codice univoco, in ordine cronologico. Al momento dell'accoglimento si provvede al pagamento delle 12 mensilità una tantum.
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Il contributo in analisi è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. |