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L'art. 125, seconda parte del comma 1, D.Lgs. n. 36/2023, prevede che l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. |
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Se si parla di anticipazione lavori pubblici si fa riferimento all'anticipazione del prezzo contrattuale prevista dal codice degli appalti che consente agli appaltatori di avere in anticipo una percentuale sul costo della prestazione oggetto del contratto di appalto. L'erogazione dell'anticipazione può avvenire solo se subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria. L'importo deve essere gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. |
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Il Ministero, in relazione al quesito dell'utente, precisa che l'affidamento in house consiste nell'autoproduzione di beni, servizi e lavori da parte della pubblica amministrazione. Relativamente al tema posto, si rileva che il rapporto è nella disponibilità delle parti anche per gli aspetti in esame, non rientrando l'affidamento in house nell'art. 125 D.Lgs. n. 36/2023. |