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25 marzo 2025
Falla nel DVR a discapito del lavoratore: all’angolo il datore di lavoro
Il DVR incompleto e la mancata informazione al lavoratore sui rischi specifici dell'attività lavorativa hanno determinato un nesso causale diretto con l'infortunio. La decisione ribadisce l'importanza della tutela della sicurezza sul lavoro quale obiettivo primario della normativa antinfortunistica.
di La Redazione
 
La controversia oggetto d'esame tratta di un infortunio sul lavoro verificatosi in un contesto agricolo.
Nello specifico, il caso concerne la responsabilità del titolare di un'impresa per le gravi lesioni subite dal lavoratore durante lo svolgimento di attività lavorative connesse al trasporto di tronchi con un trattore agricolo.
Secondo i Giudici di merito, alla base del sinistro vi sarebbe la violazione delle norme in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro da parte dell'imputato. Quest'ultimo, infatti, avrebbe omesso di:
  • valutare tutti i rischi connessi all'utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei relativi accessori;
  • inserire nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) una relazione che tiene conto di tali rischi;
  • specificare le relative misure di prevenzione e protezione da realizzare. 
In sede di legittimità, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, rileva che il Giudice del gravame ha ritenuto che l'infortunio sia stato, in buona parte, causato dal lacunoso contenuto del DVR, il quale non statuiva alcunché in merito alle procedure a tutela del lavoratore nella fase di c.d. "movimentazione dei tronchi", in violazione dell'art. 28 D.Lgs. n. 81/2008, e, inoltre, anche il fatto che il lavoratore non fosse stato adeguatamente informato sui rischi connessi allo svolgimento di tale fase lavorativa si è rivelato decisivo nell'avvenimento dell'incidente. Di conseguenza, appare evidente, al dire della Corte distrettuale, che sussiste uno stretto nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento.

Il Massimo Consesso si sofferma anche sulle finalità delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Tali disposizioni, infatti, hanno la funzione propria di evitare che si verifichino eventi lesivi della incolumità, intrinsecamente legata allo svolgimento di alcune attività lavorative, anche nel caso in cui tali rischi siano conseguenti ad eventuali imprudenze e disattenzioni dei lavoratori la cui incolumità deve essere sempre protetta con appropriate cautele.
 

attenzione

Quando il datore di lavoro non è responsabile dell'infortunio del lavoratore?

Il datore di lavoro non risponde dell'infortunio solo nel caso in cui la condotta posta in essere dal lavoratore sia risultata inopinabile, imprevedibile, esorbitante e incompatibile con il sistema di lavorazione oppure si sia concretizzata nella inosservanza di precise disposizioni antinfortunistiche. Secondo la giurisprudenza, infatti, in tema di prevenzione antinfortunistica, affinché il comportamento colposo del lavoratore possa ritenersi idoneo a escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario che la condotta sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.
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