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8 aprile 2025
Responsabile dell’infortunio del lavoratore chi ha la custodia dell’immobile, anche senza colpa
La causa verte sulla responsabilità civile per infortunio sul lavoro e sulla ripartizione della colpa tra datore e appaltatore. Il Massimo Consesso, con ordinanza n. 9083/2025, fornisce chiarimenti al riguardo.
di La Redazione
La controversia oggetto d'esame riguarda il risarcimento dei danni richiesto dai familiari di Caio, deceduto a seguito di un infortunio sul lavoro mentre era dipendente di una società.
Nello specifico, l'uomo è precipitato da un lucernaio in plexiglass non idoneo a sostenere il peso umano. I familiari hanno citato in giudizio la società per violazioni della normativa antinfortunistica; quest'ultima però ha chiamato in causa la srl, incaricata della manutenzione e custode dell'immobile.
I Giudici di merito hanno riconosciuto la responsabilità paritaria delle due società, escludendo il concorso di colpa del lavoratore. 
Contro tale decisione la srl ha proposto ricorso per cassazione. 
 
Con l'ordinanza n. 9083/2025, la Corte di legittimità si concentra sulla responsabilità civile per infortunio sul lavoro e sulla ripartizione della colpa tra datore e appaltatore.
La Corte di legittimità ha confermato la decisione del Giudice del gravame, il quale aveva attribuito responsabilità solidale sia alla datrice di lavoro della vittima sia alla società incaricata della manutenzione e custode dell'edificio, ciascuna per il 50% del danno.
Quanto alla responsabilità del custode, la Corte precisa che quando l'appaltatore ha il potere di fatto sull'immobile, come nel caso in cui vi acceda regolarmente per svolgere attività di manutenzione, può essere considerato custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Se anche il committente mantiene un potere d'ingerenza, entrambi possono essere ritenuti custodi e quindi responsabili in solido per i danni causati dalla cosa.
Nel caso di specie, i giudici di merito avevano accertato che la srl aveva libero accesso all'immobile per manutenzioni; era a conoscenza della pericolosità dei lucernai in plexiglass e non aveva segnalato il pericolo né messo in sicurezza l'area.
Pertanto, la Corte di Cassazione considera incensurabile tale accertamento di fatto. Una volta stabilito che la srl aveva custodia congiunta dell'immobile, essa avrebbe potuto liberarsi da responsabilità solo dimostrando il caso fortuito, cioè che il danno si era verificato per una causa a lei non imputabile. Tale prova, però, non è stata fornita, e anzi è stato escluso ogni concorso di colpa della vittima.
Quindi, la società che ha la custodia dell'immobile risponde dei danni da esso derivanti, salvo prova contraria, e nella fattispecie in esame tale responsabilità è stata correttamente accertata dai giudici di merito.
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