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Svolgimento del processo
1. (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione ha impugnato la sentenza dichiarativa del fallimento, pronunciata dal Tribunale di Monza su ricorso di un creditore depositato nel 2019, deducendo – per quanto qui rileva – il mancato superamento delle soglie soggettive di cui all’art. 1, secondo comma, l. fall.
2. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il reclamo, ritenendo che la società non avesse assolto all’onere della prova, non avendo più depositato i bilanci dal momento della messa in liquidazione nel corso dell’esercizio 2011, dalla cui redazione e deposito presso il Registro delle Imprese la società non potesse ritenersi esonerata per effetto della mera messa in liquidazione della società; il giudice del reclamo ha ritenuto, conseguentemente, inidonei allo scopo gli «stati patrimoniali» redatti relativamente agli esercizi 2012 - 2019.
3. Propone ricorso per cassazione la società reclamante, affidato a un unico motivo. Il fallimento e il creditore ricorrente intimati non si sono costituiti in giudizio.
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 15 e 18 l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non assolto l’onere della prova in relazione al mancato superamento delle soglie dimensionali di cui all’art. 1 l. fall., per il solo fatto del mancato deposito dei bilanci dell’ultimo triennio. Osserva il ricorrente che l’onere della prova incombente sul debitore può ritenersi assolto anche in base a elementi di prova diversi dai bilanci depositati, bilanci che costituiscono fonte privilegiata ma non esclusiva dell’assolvimento del relativo onere della prova. Aggiunge parte ricorrente che la documentazione prodotta, tra cui figuravano le situazioni patrimoniali degli esercizi dal 2011 al 2019 e il conto economico dell’esercizio 2011, fosse idonea a dimostrare l’insussistenza dei requisiti per l’assoggettamento a fallimento, in relazione sia all’attivo patrimoniale, sia ai ricavi lordi e sin anche all’indebitamento, attesa l’assenza, sin dalla data del 2011, dei presupposti soggettivi di assoggettamento a fallimento in forza della mancanza di movimentazioni contabili successive alla messa in liquidazione.
2. Il ricorso è fondato. Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento il debitore può fornire la prova della insussistenza dei presupposti soggettivi di cui all’art. 1, secondo comma, l. fall., anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci depositati degli ultimi tre esercizi previsti dall'art. 15, quarto comma, l. fall., non assurgendo i bilanci depositati a prova legale; a tal riguardo, il debitore può avvalersi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass., n. 35381/2022; Cass., n. 25025/2020), documentazione da ritenersi alternativa alla produzione dei bilanci depositati (Cass., n. 24138/2019).
3. Di converso, l’omesso deposito dei bilanci in sede prefallimentare – omissione rilevante ai fini dell’obbligo di consegna al curatore ex art. 86 l.fall., che insorge dopo la sentenza dichiarativa di fallimento - non ha rilievo, di per sé al fine di ritenere non assolto l'onere della prova in ordine al possesso dei requisiti dimensionali (Cass., n. 11218/2021); ciò in quanto rimane «del tutto estranea alla logica della norma in discorso una funzione sanzionatoria dell'imprenditore che non ha redatto e depositato presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio» (Cass., n. 30541/2018). Il giudice del merito ha, pertanto, l’onere di valutare ai fini di quanto prevede l’art. 1, secondo comma, l. fall., la documentazione prodotta dal debitore.
4. Nella specie, la sentenza impugnata si è limitata a valutare la circostanza in fatto dell’omesso deposito dei bilanci da parte della società debitrice, ma non ha esaminato, ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova incombente sul debitore, l’ulteriore documentazione da questi prodotta, così non facendo corretta applicazione del suindicato principio.
5. Il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio, affinché venga esaminata la documentazione prodotta dalla società debitrice ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova a termini di quanto dispone l’art. 1, secondo comma, l. fall. Al giudice del rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.