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28 luglio 2025
Tutele lavorative per i malati oncologici: la Legge approda in Gazzetta Ufficiale
È stata pubblicata in G.U. n. 171 del 25 luglio 2025 la Legge n. 106 del 18 luglio 2025, recante disposizioni in materia di conservazione del posto di lavoro e di permessi retribuiti per esami e cure mediche a favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 74%.
di La Redazione
La Legge 18 luglio¿2025, n.¿106, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 luglio 2025 n.¿171, fornisce importanti tutele ai lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, purché con invalidità certificata pari o superiore al 74¿%.
La Legge, che si compone di 4 articoli, entrerà in vigore il 9 agosto 2025.
Articolo 1: conservazione del posto di lavoro e smart working con priorità
  • Il lavoratore può chiedere un congedo non retribuito fino a 24 mesi (continuativi o frazionati), durante i quali il posto di lavoro è garantito;
  • durante il congedo non è erogata la retribuzione e non si può svolgere altre attività lavorative;
  • il periodo non contribuisce all'anzianità di servizio né ai fini pensionistici, ma è possibile riscattarlo volontariamente con contributi secondo le regole della prosecuzione volontaria;
  • il congedo si cumula con altri benefici e decorre soltanto dopo l'esaurimento di altri giorni di assenza riconosciuti;
  • al termine del congedo, il lavoratore ha diritto prioritario ad accedere al lavoro agile, ove compatibile con le mansioni aziendali.
Articolo 2: permessi retribuiti aggiuntivi
  • Dal 1° gennaio 2026 i lavoratori con malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, e quelli affetti da patologie croniche o invalidanti, potranno usufruire di 10 ore annuali di permesso retribuito aggiuntivo per visite, esami, analisi o terapie, oltre a quelli già previsti da legge o contratto collettivo;
  • i permessi spettano anche ai genitori di figli minorenni con tali patologie;
  • tali ore vengono riconosciute con indennità economica simile a quella in caso di malattia e contribuzione figurativa, come per le terapie salvavita;
  • nel settore privato l'indennità viene anticipata dal datore di lavoro, che poi la recupera tramite conguaglio contributivo. Nel pubblico, invece, la gestione è conforme ai contratti collettivi tramite la sostituzione del personale assente;
  • anche i lavoratori autonomi continuativi affetti da tali patologie possono sospendere l'attività per fino a 300 giorni all'anno senza compenso, ma senza rischio di perdita del rapporto professionale.
Articolo 3: fondo premi di laurea
  • È istituito presso il Ministero dell'Università e della Ricerca un fondo annuale di 2 milioni di euro dal 2026, per premi di laurea in memoria di pazienti oncologici, destinati a laureati meritevoli in discipline sanitarie e affini.
Articolo 4: gestione e potenziamento dell'infrastruttura tecnologica dell'INPS
  • Sono previste risorse finanziarie per potenziare l'infrastruttura tecnologica INPS, al fine di gestire le nuove misure in modo efficiente.
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