Si è verificata una nervosa stratificazione delle leggi che disciplinavano la trattazione delle udienze penali durante l'emergenza epidemiologica, almeno per le udienze svolte fino al 30 giugno 2020. La Corte costituzionale rinuncia ad un intervento riparatore. Resta tuttavia il dubbio su quale sia stata la regola celebrazione telematica od orale - per lo svolgimento delle udienze penali e quale l'eccezione.
Corte Costituzionale, sentenza 11 maggio 2021, n. 96
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L'art. 83, comma 12, del D.L. n. 18/2020, stabiliva che, fermo lo svolgimento delle udienze penali non soggette al regime di sospensione nelle forme dell'... |
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La Corte Costituzionale, tuttavia, rileva il difetto di rilevanza nel giudizio a quo, in quanto la discussione penale si svolse comunque nelle forme più garantite in... |
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Si è verificata una nervosa stratificazione delle leggi che disciplinavano la trattazione delle udienze penali... |
Corte Costituzionale, sentenza 11 maggio 2021, n. 96
Svolgimento del processo
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera d), del D.L. 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e...