La vendita online di prodotti di lusso al di fuori della catena di distribuzione selettiva adottata dal produttore può essere impedita dallo stesso in quanto giustificata dalla necessità di tutelare il prestigio e l'immagine associata al brand, senza che ciò possa rappresentare una limitazione della concorrenza.
Tribunale di Milano, sez. Specializzata Impresa A, ordinanza (ud. 22 aprile 2021) 10 maggio 2021, n. 3755
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La casa di moda Chanel, unitamente alla distributrice esclusiva per l'Italia, agivano nei confronti di T. s.r.l. lamentando come questi vendesse online prodotti cosmetici della maison attraverso un sito internet di prodotti destinati principalmente a parrucchieri. In particolare,... |
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La controversia tratta, tra i vari temi, l'interessante questione della legittimità della... |
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La controversia, al di là dei temi legati alla concorrenza sleale e contraffazione del marchio, offre interessanti... |
Tribunale di Milano, sez. Specializzata Impresa A, ordinanza (ud. 22 aprile 2021) 10 maggio 2021, n. 3755
Svolgimento del processo/Motivi della decisione
Con ricorso urgente depositato in data 21.01.2021 e notificato in data 1.02.2021, CHANEL SAS, titolare dei celebri omonimi marchi, e CHANEL SRL, distributrice esclusiva dei prodotti cosmetici Chanel per lItalia, hanno invocato la tutela cautelare davanti al...