La stipula del contratto in forma verbale e la connessa mancata registrazione è da ritenersi causa di nullità relativa del contratto, come tale dunque azionabile solo dal conduttore, non anche dal locatore, né rilevabile d'ufficio dal giudice.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza (ud. 16 dicembre 2020) 9 aprile 2021, n. 9475
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La Corte d'Appello, pronunciando in controversia locatizia instaurata dal locatore nei confronti della conduttrice (licenza per finita locazione di immobile adibito ad uso abitativo), dichiarava la nullità del contratto per facta concludentia, conseguentemente condannando la conduttrice al... |
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Secondo la S.C., la sentenza impugnata era viziata da error iuris in quanto aveva ritenuto inapplicabile alla fattispecie, ratione temporis,... |
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La pronuncia in oggetto è interessante in quanto si presta ad alcune precisazioni generali in merito al... |
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza (ud. 16 dicembre 2020) 9 aprile 2021, n. 9475
Svolgimento del processo
1. La Corte d'appello di Firenze, pronunciando in controversia locatizia instaurata, con atto notificato il 16/12/2015, da P.E.J.P. (locatore) nei confronti di I.G. (conduttrice), con atto di intimazione di licenza per finita locazione di immobile adibito ad uso abitativo e...