L'ordinanza del 30 giugno 2021 pronunciata dal tribunale di Roma parla chiaro: la C.I.G.O. con causale Covid-19 prevista dall'art. 19 D.L. n. 18/2020 può essere utilizzata esclusivamente per far fronte ha sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza sanitaria. Deve ritenersi pertanto vietato utilizzare l'ammortizzatore sociale per attuare riorganizzazioni del personale in aziende che, nonostante la pandemia, abbiano aumentato le proprie performance economiche.
Tribunale di Roma, sez. IV Lavoro, ordinanza 30 giugno 2021, n. 13173
|
Il ricorrente lamentava l'illegittimità della cassa integrazione con causale Covid-19 a zero ore, paventando la nullità del provvedimento con cui veniva sospeso dall'esercizio della prestazione lavorativa, agendo quindi con un ricorso cautelare per ottenere immediata... |
|
L'ordinanza in esame consente di valutare il delicato equilibrio che deve esserci tra utilizzo degli strumenti di... |
Tribunale di Roma, sez. IV Lavoro, ordinanza 30 giugno 2021, n. 13173
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. ritualmente notificato, (...) ha chiesto; "a) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento della (...) del 9.04.2021 con il quale si è disposta la sospensione della prestazione lavorativa del sig. (...) con...