Il passaggio delle funzioni di riscossione da Equitalia all'Agenzia delle Entrate-Riscossione realizza una successione tra enti pubblici con cui si assicura la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle funzioni di riscossione.
Sul piano processuale l'evento non produce effetto interruttivo ma comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 110 c.p.c. con l'effetto di rendere nulla la notificazione del ricorso in Cassazione eseguita al difensore originariamente nominato da Equitalia.
Si tratta di una nullità sanata dalla costituzione volontaria del nuovo ente oppure dalla notificazione eseguita ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza (ud. 9 marzo 2021) 8 giugno 2021, n. 15911
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Alla stregua delle risultanze dei due gradi di giudizio, la Corte di Cassazione era stata chiamata a decidere sul ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Torino, avente ad oggetto l'opposizione ad una iscrizione ipotecaria eseguita da Equitalia (all'epoca concessionaria... |
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La lunga motivazione resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte prende le mosse dall'analitico esame della normativa che ha segnato il passaggio della riscossione... |
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La decisione sopra esaminata sembrerebbe completare definitivamente il percorso che ha impegnato le Sezioni... |
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza (ud. 9 marzo 2021) 8 giugno 2021, n. 15911
Svolgimento del processo
I coniugi T.R. e B.J., a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione resa dall'adita Commissione tributaria provinciale di Novara, chiesero, con atto di citazione in riassunzione notificato il 12 aprile 2012, che il Tribunale di Novara dichiarasse l'inefficacia...