La Corte Costituzionale lo ritiene ragionevole e ammette il mantenimento del beneficio solo a chi non si rivela nel tempo indegno al sostegno di Stato; in via incidentale, la dichiarata natura non prevalentemente assistenziale della misura potrebbe suffragare ipotesi di pignorabilità degli importi erogati.
Corte Costituzionale, sentenza (ud. 12 maggio 2021) 21 giugno 2021, n. 126
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L'art. 2, c. 1, lett. c-bis, del D.L. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, con L. n. 26/2019 - introduttivo nel nostro... |
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In riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione - sui diritti dell'uomo e sull'uguaglianza fra cittadini - la Corte costituzionale non assimila il beneficio ad altre... |
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Il reddito di cittadinanza supera dunque indenne il primo vaglio di legittimità costituzionale; la Corte... |
Corte Costituzionale, sentenza (ud. 12 maggio 2021) 21 giugno 2021, n. 126
Svolgimento del processo
1.– Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Palermo, con ordinanza del 7 ottobre 2019 (reg. ord. n. 86 del 2020), emessa in sede di interrogatorio ex art. 294 del codice di procedura penale di F. M., ha...