I criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi sonori non sono diversi da quelli applicabili alle altre categorie di marchi e un segno sonoro deve possedere una certa pregnanza che consenta al consumatore interessato di percepirlo come marchio e non come un elemento di natura funzionale o un indicatore senza caratteristiche intrinseche proprie. Pertanto, un file audio contenente il suono che si produce all'apertura di una lattina di una bevanda, seguìto da un silenzio e da un gorgoglio, non può essere registrato come marchio per bevande e per contenitori in metallo per il trasporto e il deposito, in quanto non presenta carattere distintivo.
Tribunale UE, Sezione Quinta, sentenza 7 luglio 2021, causa T-668/19
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Una società depositava domanda di registrazione di una combinazione di suoni, che si producono all'apertura di una lattina di una bevanda gassata, come marchio dell'Unione europea presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). La domanda... |
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Rispetto ai motivi a sostegno del ricorso, quelli riferiti al primo punto di cui sopra certamente richiedono, ed offrono, maggiori riflessioni trattando i presupposti per... |
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La vicenda offre una prima pronuncia del Tribunale dell'Unione europea sulla registrazione di un marchio... |
Tribunale UE, Sezione Quinta, sentenza 7 luglio 2021, causa T-668/19
«Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea consistente in una combinazione di suoni all’apertura di una lattina di bevanda gassata – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»
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