Il Regolamento n. 2013/1308 protegge le Denominazioni di Origine Protetta (DOP) da condotte relative sia ai prodotti che ai servizi e non richiede che il prodotto che beneficia della tutela e il prodotto o il servizio contrassegnato dal segno contestato siano identici o simili essendo sufficiente un nesso sufficientemente diretto e univoco nella mente del consumatore tra la DOP e il prodotto o servizio.
CGUE, Quinta Sezione, sentenza 2 settembre 2021, causa C-783/19
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Il Comite´ Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC), organismo per la tutela degli interessi dei produttori di champagne, adiva i giudici spagnoli al fine di ottenere un provvedimento che vietasse l'uso del termine champanillo (che in... |
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La Corte, precisando l'applicabilità del Regolamento UE n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati e dei prodotti agricoli, afferma che... |
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La vicenda affronta il caso di una catena spagnola di tapas bar denominata... |
CGUE, Quinta Sezione, sentenza 2 settembre 2021, causa C-783/19
«Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche – Carattere uniforme ed esaustivo – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 103, paragrafo 2, lettera a), punto ii) – Articolo 103, paragrafo 2, lettera b) – Evocazione – Denominazione di origine protetta (DOP) “Champagne” – Servizi – Comparabilità dei prodotti – Uso...