L'80% della responsabilità va imputata ai genitori del bambino e per la restante parte al motociclista che avrebbe dovuto, in ogni caso, adottare una condotta di guida più prudente in prossimità delle strisce pedonali.
Tribunale di Genova, sez. II Civile, sentenza (ud. 15 febbraio 2021) 18 febbraio 2021, n. 403
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Il minore Tizio, fuori dalle strisce pedonali, sbucando all'improvviso dai bidoni dell'immondizia, aveva posto in essere una situazione di pericolo evidente ai danni dell'attore che, transitando regolarmente a bordo del proprio scooter si era trovato davanti il... |
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Secondo il giudicante il comportamento del pedone era stato, quindi, certamente il fattore causale preponderante dell'evento... |
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La pronuncia in oggetto è interessante in quanto si presta ad alcune precisazioni... |
Tribunale di Genova, sez. II Civile, sentenza (ud. 15 febbraio 2021) 18 febbraio 2021, n. 403
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
1. Sull’accertamento della responsabilità in ordine al sinistro di cui è causa
Il sinistro di cui è causa è imputabile a responsabilità concorrente dei convenuti ex art. 2048 c.c. e dell’attore ex art. 1227 c.c.
È fuor di dubbio che la condotta...