La creazione della veranda impedisce agli altri condòmini l'uso della cosa comune, e, in quanto tale, risulta illegittima la relativa collocazione senza che il condominio l'abbia mai autorizzata.
Tribunale di Palermo, sez. II Civile, sentenza (ud. 29 luglio 2021) 6 agosto 2021, n. 3295
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Il Condominio attore conveniva in giudizio Tizio (quale nudo proprietario dell'immobile), nonché gli usufruttuari del suddetto immobile) e la società beta (conduttore dell'immobile) chiedendo al Tribunale di dichiarare abusiva la “veranda” posta sul suolo condominiale, da parte della... |
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Osserva il giudicante che l'azione intrapresa dall'odierno attore era una azione di restituzione... |
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La pronuncia in oggetto è interessante in quanto si presta ad alcune precisazioni generali in merito alla... |
Tribunale di Palermo, sez. II Civile, sentenza (ud. 29 luglio 2021) 6 agosto 2021, n. 3295
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'odierno Condominio attore conveniva in giudizio il sig. C. M. (quale nudo proprietario dell'immobile sito in Palermo, (omissis), nonché la sig.ra E. B. e il sig. D. P.. (in qualità di usufruttuari del suddetto...