
Sia il ginecologo sia l'ostetrica, presenti in sala parto, avrebbero potuto agire condotte alternative alla manovra di Kristeller. La condotta tenuta, in assenza di accertate complicazioni esulanti dalla condotta dei sanitari, quali la grandezza del neonato o le sue condizioni di fragilità particolare, e in assenza di una causa esterna, è da reputare, sulla base della regola del più probabile che non, che abbia provocato alla neonata il danno permanente alla spalla.
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Durante il parto, viste le difficoltà della nascitura di disimpegnarsi con le spalle, il ginecologo e l'ostetrica praticavano alcune manovre per facilitare il parto. Tuttavia, alla nascita, la bambina presentava una ridotta mobilità dell'arto superiore destro con deficit muscolare che si stabilizzava... |
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La Corte di Cassazione, nel caso di specie, conferma la responsabilità medico sanitaria solidale del... |
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza (ud. 16 aprile 2021) 20 ottobre 2021, n. 29000
Svolgimento del processo
1. - (omissis) in data (omissis) , veniva ricoverata presso la (omissis) (Salerno), perchè prossima al parto. Dopo averla sottoposta a visita ginecologica, il Dott. (omissis) assistito dall'ostetrica (omissis) riteneva necessario stimolare...