Con sentenza del 4 novembre 2021 la Corte di Cassazione ha stabilito che le apparecchiature audiovisive di ripresa delle attività di esame per il conseguimento della patente di guida da parte del Ministero delle Infrastrutture rientrano tra i controlli difensivi che, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, sono possibili solo previo accordo con le rappresentanze sindacali o, in caso di mancato accordo, previa disposizione da parte delle Direzioni territoriali del lavoro.
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L'Unione Sindacale di Base – Pubblico Impiego (nota con l'acronimo USB) ha denunciato, mediante procedura ai sensi dell'art. 28 Statuto dei Lavoratori, l'antisindacalità della condotta tenuta dal Ministero delle Infrastrutture per aver installato apparecchiature... |
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La Corte territoriale ha ritenuto che l'installazione di apparecchiature audiovisive di ripresa degli esami per ottenere la patente di guida costituisse strumento atto ad... |
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La sentenza in commento offre lo spunto per effettuare una riflessione sugli strumenti di... |
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza (ud. 14 luglio 2021) 4 novembre 2021, n. 31778
Svolgimento del processo
1. La Corte d'Appello di Roma, accogliendo il gravame proposto dall' Unione Sindacale B. (di seguito USB) ha ritenuto l'antisindacalità della installazione, senza previo accordo con le organizzazioni sindacali, da parte del Ministero delle Infrastrutture, di apparecchiature...