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23 novembre 2021
Persone, famiglie e minori
L’adozione mite del minore in presenza di un rapporto affettivo significativo con la famiglia d’origine
Il giudice deve accertare, caso per caso, se è armonizzabile l'interesse del minore al mantenimento del rapporto affettivo coi genitori biologici con quello all'accoglienza nel nuovo nucleo familiare.
di Avv. Alice Di Lallo
Il caso

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Il caso sottoposto alla Corte di Cassazione concluso con la pubblicazione della sentenza n. 35840 in data 22 novembre 2021 riguarda il riconoscimento o meno nel nostro ordinamento della c.d. adozione mite, quell'adozione, cioè, che a differenza dell'adozione piena non recide i legami con i genitori biologici e la famiglia d'origine.
Il Tribunale per i Minorenni di Venezia dichiarava lo stato di adottabilità di tre fratelli, all'epoca rispettivamente di tredici, sette e cinque anni di età, a fronte delle condizioni precarie di vita dei genitori, il padre, disoccupato, affetto da disturbo psichiatrico schizofrenico, la madre, occupata a 300 euro mensili lordi, affetta da una forma di disturbo ansioso. Ciò nonostante, l'elaborato peritale realizzato dal Consulente Tecnico d'Ufficio avesse propeso per una soluzione non definitiva come l'adozione piena e legittimante ma per un tipo di adozione che mantenesse i rapporti tra genitori e figli. Anche la Corte d'Appello, sul rilievo che la c.d. adozione mite non avesse alcun fondamento legislativo, confermava l'adozione piena dei minori, garantendo però che i tra fratelli avessero tra loro regolari contatti reciproci.
I genitori biologici ricorrevano in Cassazione lamentandosi, in particolare, che i giudici di merito avessero omesso di pronunciarsi sulla domanda dei ricorrenti in merito all'adozione mite, cioè a quel tipo di adozione che, a fronte di una situazione di semi-abbandono dei minori, non recida completamente i rapporti e i legami con la famiglia d'origine, considerata comunque una risorsa per il miglior interesse dei minori.

Il diritto

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La Corte d'Appello, nel respingere la domanda dei genitori biologici tesa a realizzare la c.d. adozione mite, affermava che tale tipo di adozione «non è previsto dall'ordinamento vigente, trattandosi di una forma intermedia tra adozione ordinaria e affidamento familiare, che crea uno stabile rapporto col minore senza recidere i rapporti con la famiglia d'origine».
Secondo la Prima sezione civile della Corte di Cassazione, però, tale affermazione è in contrasto col dato normativo così come interpretato e sviluppato negli ultimi anni dalla giurisprudenza di legittimità.
In particolare, l'adozione mite trova il suo fondamento normativo nell'art. 44 lettera d) Legge 184/1983 «Adozione in casi particolari» allorquando sia impossibile procedere all'affidamento preadottivo. Con l'adozione ex art. 44 lettera d) si crea un vincolo di filiazione giuridica tra i minori e l'adottante che si sovrappone a quello di sangue, non estinguendo il rapporto del minore con la famiglia d'origine (come nell'adozione piena o legittimante) con esercizio della responsabilità genitoriale in capo agli adottanti.
Secondo la Suprema Corte, l'adozione in casi particolari può essere pronunciata anche in un caso di semi abbandono (Cass. 22 giugno 2016  n. 12962). 
Accanto all'adozione piena, vi sono altri modelli di adozione che escludono la radicale recisione del rapporto con i genitori biologici (Cass. 13.2.2020 n. 3643).
E ancora, i giudici ricordano la più recente decisione della stessa Corte di Cassazione secondo cui i diversi modelli di adozione presenti nel nostro ordinamento impongono al giudice una valutazione del caso concreto circa il ricorso al modello di adozione che non recida in toto i rapporti del minore con la famiglia d'origine, essendo l'adozione piena da adottarsi come extrema ratio anche in relazione al diritto al rispetto alla vita privata e familiare così come sancito dall'art. 8 CEDU.
In particolare, nel caso in cui i minori non versino in uno stato di abbandono totale e permanente come, ad esempio, il caso in cui vi siano fragilità genitoriali pur gravi ma in presenza di un rapporto affettivo significativo tale che, al contrario, un'adozione piena sarebbe in contrasto con il prioritario interesse dei minori.

La lente dell'autore

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Nel caso di specie, la Corte di Appello, con la sentenza impugnata, discostandosi dalle conclusioni a cui era giunta la consulenza tecnica, senza alcuna motivazione specifica negava il ricorso all'adozione mite per il sol fatto che non si tratta di un istituto noto alla normativa vigente.
Invero, la Corte di Cassazione procede ad un'analisi dei recenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità che, al contrario, acconsentono al ricorso all'adozione mite che costituisce una mitigazione dell'adozione piena, da attuarsi nei casi di extrema ratio quando non vi sono le condizioni per i genitori, nemmeno supportati, di essere in grado di offrire ai figli minori quell'assistenza minima materiale e morale.
Occorre, pertanto, valutare, caso per caso, quale sia il miglior interesse dei minori e, in caso di rapporto affettivo significativo tra i minori e i genitori biologici, ricorrere all'adozione mite consentendo così ai minori di mantenere un legame con i genitori biologici, nonostante la responsabilità genitoriale in capo agli adottanti.

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