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6 dicembre 2021
Civile e processo
Mediazione delegata e opposizione a decreto ingiuntivo
Il rapporto tra la mediazione e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è sempre stato in un certo senso tormentato, ma anche delicato perché l'individuazione della parte correttamente onerata dell'avvio della procedura di mediazione determina importanti conseguenze quali la revoca del decreto ingiuntivo oppure la definitività dello stesso. Oggi la Suprema Corte ha precisato su quali parti spetti l'onere di attivare la mediazione nell'ipotesi di mediazione demandata dal giudice.
di Avv. Fabio Valerini
Il caso

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L'ordinanza della seconda sezione civile della Cassazione del 3 dicembre 2021, n. 38271 ha avuto modo di chiarire ulteriormente (ed opportunamente) un aspetto del tormentato e delicato rapporto tra la mediazione e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

L'aspetto è quello dell'individuazione della parte onerata dell'avvio della mediazione – in questo caso delegata – con le importanti conseguenze sul dilemma se l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione debba portare alla revoca del decreto ingiuntivo oppure alla sua definitività.

Nel caso di specie era accaduto che una parte avesse impugnato con opposizione tardiva un decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di una somma per una promessa di acquisto non seguita dal definitivo.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale aveva disposto una mediazione delegata ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 assegnando il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

Non essendo stata presentata la domanda il Tribunale aveva dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione con statuizione poi confermata dalla Corte di appello.

Secondo l'opponente, però, la norma sulla mediazione demandata non avrebbe potuto essere applicata ratione temporis e, in ogni caso, l'onere di attivare la mediazione non avrebbe dovuto essere fatto ricadere sul debitore-opponente, bensì sul creditore – opposto.

Il diritto

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Orbene, secondo la Corte di Cassazione innanzitutto occorre richiamare l'attenzione sul fatto che è vero che originariamente la mediazione demandata era facoltativa (nel senso che, nella versione originaria del D.Lgs. n. 28 del 2010 era subordinata all'adesione delle parti all'invito del giudice), ma con il decreto del Fare del 2013 (entrato in vigore il 21 agosto 2013) è divenuta condizione di procedibilità a prescindere dalla volontà delle parti.

A tal proposito è vero che la norma è entrata in vigore dopo l'introduzione del giudizio di primo grado, ma quella norma «è disposizione processuale, per la quale vale il principio tempus regit actum così che legittimamente il giudice dell'opposizione [a decreto ingiuntivo] il 4 aprile 2014 ha disposto l'esperimento del procedimento di mediazione e ha sanzionato con l'improcedibilità la mancata, tempestiva proposizione della relativa domanda».

Peraltro, nulla vieta a giudice di disporre la mediazione delegata (oltre che nelle materia in cui è già prevista l'obbligatorietà della mediazione ai sensi dell'odierno comma 1 bis dell'art. 5) nelle materie – come quella del caso di specie – dove non è già prevista l'obbligatorietà e con le conseguenze dell'improcedibilità della domanda ove la mediazione non dovesse essere avviata.

Anzi, la giurisprudenza di merito ha avuto occasione di precisare che «il fatto che nel processo sia stato già svolto un tentativo di mediazione ex art. 5, comma 1-bis ovvero comma 3 non impedisce al giudice di poter disporre un tentativo di mediazione delegata poiché "trattandosi di modelli diversi e non alternativi, che si sviluppano con presupposti, forza ed efficacia non sovrapponibili"» (in questo senso, ad esempio, Trib. Roma sez. XIII, 09 ottobre 2015; Trib. Verona, ordinanza del 27 gennaio 2014 e Trib. Prato, 16 gennaio 2012).

Nessun dubbio quindi che il giudice dell'opposizione potesse a quella data disporre una mediazione delegata e che, nel caso di mancato avvio del procedimento (come effettivamente avvenne) potesse (rectius dovesse) pronunciare l'improcedibilità.

Senonchè – ed è questo l'aspetto sul quale la Cassazione ha fatto ulteriore chiarezza – l'onere di attivare la mediazione nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo spetta al creditore opposto (come condivisibilmente chiarito dalle Sezioni Unite nel 2020) anche nell'ipotesi di mediazione delegata

La lente dell'autore

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Il principio che è onere del creditore opposto attivare la mediazione «non può non trovare applicazione anche per le ipotesi di mediazione delegata dal giudice, ove il mancato esperimento è identicamente sanzionato con l'improcedibilità della domanda».

Ne è derivata la conclusione che «il giudice di appello … avrebbe dovuto sì confermare l'improcedibilità del giudizio di opposizione, ma pronunciare la revoca del decreto ingiuntivo».

A mio avviso, peraltro, questa soluzione deve essere applicata anche nell'analogo (per i fini che qui interessano) procedimento di convalida di licenza e sfratto e successivo giudizio di merito.

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