La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, afferma come ai fini dell'estinzione della pena detentiva per decorso del tempo si debba considerare il lasso temporale intercorrente tra l'irrevocabilità della condanna e la carcerazione del condannato; dies a quo che riparte da zero in caso di sottrazione volontaria all'esecuzione della pena mediante condotta di evasione del condannato. Inoltre, si afferma come la sospensione dell'ordine di esecuzione, ex art. 656, comma 5, c.p.p. non rientri tra le ipotesi di cui all'art. 172, comma 5, c.p.
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Il Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice dell'esecuzione, dichiarava l'estinzione della pena nei confronti di U.S. per essere trascorsi 10 anni dal giorno in cui la sentenza di condanna nei suoi confronti era divenuta irrevocabile... |
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Nell'affrontare le questioni interpretative sottese al caso in... |
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La sentenza di cui si tratta merita di essere condivisa, poiché, nonostante le indubbie... |
Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza (ud. 15 luglio 2021) 17 dicembre 2021, n. 46387
Svolgimento del processo
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta dal Procuratore della Repubblica avverso l'ordinanza con cui lo stesso Giudice aveva dichiarato...