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11 gennaio 2022
Responsabilità civile e assicurazioni
Concorso di colpa per il conducente che investe una pecora sfuggita dal gregge di un privato
Il concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt. 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe tali presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato.
di Avv. e Giornalista pubblicista Maurizio Tarantino
Il caso

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Mevio conveniva in giudizio Tizio (in qualità di custode) e Caio (in qualità di proprietario) per ottenere la condanna degli stessi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali occorsi alla propria autovettura. Il conducente, mentre stava procedendo a moderata andatura, venne ad impattare con una pecora, improvvisamente comparsa sul manto stradale (proveniente dal prato sottostante alla destra della carreggiata) ed evidentemente sfuggita dal gregge che stava tentando di raggiungere (presente sul prato, sopraelevato, al lato sinistro della carreggiata).

Poco dopo lo scontro, dopo essere stato contattato telefonicamente dal pastore di nazionalità straniera che conduceva il gregge, poi dileguatosi, sopraggiunse Caio che, assumendosi la proprietà del gregge, garantì il risarcimento dei danni occorsi al veicolo. L'invito alla “negoziazione assistita” era rimasto privo di riscontro. Premesso ciò, l'attore aveva chiesto la responsabilità di Tizio ex art. 2052 c.c. o anche ex art. 2051 c.c., quale custode affidatario del gregge e di Caio ex art.2052 c.c. in quanto proprietario o anche ex art. 2049 c.c. quale committente al primo la conduzione al pascolo degli animali.

Il diritto

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Nel caso di specie, con riguardo alla titolarità passiva, secondo il giudice, alla luce della stessa prospettazione attorea, la responsabilità dei convenuti era sostanzialmente riconducibile per entrambi all'art. 2052 c.c., essendo fondato l'addebito sul rapporto diretto con l'animale. Difatti, pur prevedendo la norma una responsabilità alternativa tra proprietario ed utilizzatore, tuttavia, andava dato atto che, in specie, non vi era prova della proprietà della pecora in capo Tizio piuttosto che a Caio (non essendo a tal fine sufficiente la prodotta visura camerale), i quali non avevano specificamente dedotto sul punto, sostanzialmente confermando la riconducibilità ad entrambi della gestione del gregge cui l'animale apparteneva. Ad avviso del Tribunale, quindi, sia Tizio che Caio erano entrambi utilizzatori dell'animale nel senso richiesto dall'art. 2052 c.c. 

Circa il titolo di responsabilità astrattamente riconducibile agli odierni convenuti, il Tribunale  ha evidenziato che nella peculiare ipotesi di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo e un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c. (finanche quando il danneggiato sia lo stesso conducente); ciò in quanto l'art. 2054 c.c. esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione (Cass. Civ., sez. III, 25 gennaio 2011, n. 1736). In particolare, la predetta norma non prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma configura a carico del conducente una responsabilità presunta da cui può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando, nei limiti della normale diligenza un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alla concreta circostanza di tempo e di luogo. Di conseguenza, il concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli art. 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe tali presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato.

In conclusione, parte attrice e parte convenuta – in assenza di qualsivoglia elemento atto a dimostrare la riconducibilità dell'evento in misura maggiore alla condotta dell'una piuttosto che dell'altra – sono state entrambe riconosciute responsabili al 50% ciascuno. Dunque la domanda è stata accolta parzialmente.

La lente dell'autore

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La responsabilità ex art. 2052 c.c. incombe, in via alternativa (e non concorrente) o sul proprietario o su chi “si serve dell'animale”, per tale dovendosi intendere non già il soggetto diverso dal proprietario che vanti sull'animale un diritto reale o parziale di godimento, che escluda ogni ingerenza del proprietario sull'utilizzazione dell'animale, ma colui che, col consenso di quest'ultimo, ed anche in virtù di un rapporto di mero fatto, usa l'animale per soddisfare un interesse (non necessariamente economico) autonomo, anche non coincidente con quello del proprietario (Cass. Civ., sez. III, 22 dicembre 2015, n. 25738). In tale situazione, peraltro, non rientra colui il quale utilizzi l'animale per svolgere mansioni inerenti alla propria attività di lavoro, che gli siano state affidate dal proprietario dell'animale alle cui dipendenze egli presti tale attività (Cass. Civ., sez. III, 28 aprile 2010, n. 10189).

Premesso ciò, in applicazione dei citati principi alla circolazione stradale, il Tribunale ha ritenuto che nessuna parte aveva fornito la rispettiva prova liberatoria, talché ciascuna di esse doveva ritenersi responsabile, in pari misura, per i danni occorsi al veicolo. Anzi, precisa il giudice che nessun rilievo in questa sede poteva attribuirsi alla circostanza che tra la zona destinata al pascolo ed il manto stradale non fosse stata predisposta alcuna idonea recinzione, trattandosi all'evidenza di regola cautelare gravante su soggetti (proprietario o concessionario della strada) diversi da quelli evocati nel presente giudizio. Oltre a ciò, quanto alle prove orali assunte, nessuno dei testi aveva fornito elementi idonei a superare le presunzioni previste dall'art. 2054 e 2052 c.c. ed, anzi, le rispettive deposizioni concorrevano a confermare la responsabilità tanto del conducente del veicolo quanto degli utilizzatori dell'animale. 

In conclusione, quando non sia possibile accertare l'effettiva dinamica del sinistro, se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto, mentre nell'ipotesi di superamento da parte di tutti, ciascuno andrà esente da responsabilità, la quale graverà invece su entrambi se nessuno raggiunga la prova liberatoria (Cass. Civ., sez. III, 9 gennaio 2002, n. 200).