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19 gennaio 2022
Penale e processo
Dichiarati incostituzionali gli artt. 34 e 623 c.p.p.
Nella parte in cui non prevedono che il giudice dell'esecuzione deve essere diverso – nel senso di persona fisica diversa – da quello che ha pronunciato l'ordinanza sulla richiesta di rideterminazione della pena a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, annullata con rinvio dalla Corte di cassazione.
La norma trova applicazione in tutti i casi siano già state emesse sentenze di patteggiamento ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. n. 309/1990 – T.U. Stupefacenti – la cui forbice sanzionatoria è stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 40/2019, di cui il condannato chieda la rideterminazione della pena.
di Avv. e mediatore civile e commerciale Francesco G. Capitani
Il caso
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Un giudice per le indagini preliminari aveva emesso, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei confronti di imputato per spaccio di... |
Il diritto
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Vanno specificate le norme oggetto di sindacato costituzionale. In primis, va... |
Corte Costituzionale, sentenza (ud. 25 novembre 2021) 18 gennaio 2021, n. 7
Svolgimento del processo
1.– Con ordinanza del 20 gennaio 2021 (reg. ord. n. 65 del 2021), il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Verona, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 (recte: artt. 3, primo comma, e 111,...