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20 gennaio 2022
Civile e processo
Anche in ambito fallimentare vale la regola di motivare il licenziamento nell’impossibilità di repêchage del lavoratore
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 18 gennaio 2022, n. 1386, ha confermato l'orientamento giurisprudenziale unanime che richiede quale indefettibile presupposto per la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo l'allegazione e la prova da parte datoriale della impossibilità già all'epoca del manifestato recesso di ricollocare il lavoratore in mansioni alternative.
di Avv. Andrea Greco
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