Deve essere ordinata la distruzione del file audio della riunione professionale che il lavoratore non presente nell'occasione ha ottenuto in seguito da un collega e prodotto in giudizio nella causa contro il datore di lavoro.
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Due delle tre parti convenute nel processo dinanzi al Tribunale, avevano prodotto - nelle rispettive cause di lavoro contro il loro (medesimo) datore - la registrazione dell'audio di una riunione di lavoro, tenutasi due anni prima, in loro assenza ed effettuata dal collega Tizio.... |
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Secondo il giudicante, l'oggetto della riunione era incontroverso e comunque la prova dell'effettuazione della registrazione si desumeva dagli indici riportati in ricorso;... |
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Secondo il giudice di Venezia, al fine di dirimere la presente controversia, era necessario applicare nel caso di... |
Tribunale di Venezia, sez. II Civile, sentenza 2 dicembre 2021, n. 2286
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Le domande attorce meritano accoglimento. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 10, VI co. D.Lgs. 150/2011 in rei, art. 144 c.p.c. In particolare, la prima disposizione...