Non si può seguire il criterio dell'imputazione della spesa come costo personale da addebitare alla singola condomina perché ciò equivarrebbe a violare l'art. 1123 c.c. L'unico caso in cui si possono modificare i criteri legali di suddivisione di spesa è l'unanimità dei consensi dei condomini.
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L'attrice, proprietaria di due immobili, ubicati nel medesimo condominio, impugnava la delibera che aveva addebitato alla parte istante le spese individuali relative a consumi d'acqua nonché le spese relative all'incarico conferito ad un tecnico per la ricerca d'un... |
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A seguito dell'istruttoria di causa era emerso che i bilanci condominiali presentati per l'approvazione - con specifico riguardo alla posizione della... |
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La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la ripartizione delle spese relative al consumo idrico... |
Tribunale di Roma, sez. V Civile, sentenza 13 gennaio 2022, n.450
Svolgimento del processo
L’attrice, proprietaria di due immobili, interni 2 e 3 ubicati nello stabile in Roma Via (omissis), ha impugnato la delibera assunta dal Condominio in data 10.12.2018 che, nell’approvare i bilanci consuntivi di...