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Il TAR Lazio, sede di Roma, sezione I, 15 febbraio 2022, n. 1808 ha avuto modo di pronunciarsi su una singolare fattispecie dove diritto processuale e diritto alla riservatezza (strumentale ad evitare la paura di ritorsioni commerciali per l'azione promossa) entrano in conflitto. |
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Poiché quell'istanza era stata accolta in via provvisoria, riservando alla sede collegiale propria ogni valutazione circa la corretta e rituale instaurazione del contraddittorio processuale, il TAR ha dovuto esaminare funditus la questione processuale posta dalla ricorrente. |
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Rispetto alle conclusioni raggiunte dal TAR Lazio ci sono ancora due aspetti che meritano di essere richiamati all'attenzione. |
TAR Lazio, sez. I, sentenza (ud. 9 febbraio 2022) 15 febbraio 2022, n. 1808
Svolgimento del processo /Motivi della decisione
Considerato che parte ricorrente fa presente di avere segnalato all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (“Autorità”) una serie di condotte abusive asseritamente poste in essere dalla società XXX e che a seguito della segnalazione l’Autorità ha avviato il procedimento istruttorio n. XXX, rilevando che “le condotte di XXX appaiono in grado di impedire o quanto meno limitare la crescita dei propri concorrenti nel mercato della produzione di stampi da utilizzare nei macchinari impiegati dai produttori di preforme in PET, in possibile violazione dell’articolo 102 del TFUE”;
Rilevato che con il ricorso in epigrafe parte ricorrente impugna, chiedendone l’annullamento, la delibera dell’Autorità n. XXX/2021, assunta a conclusione del surriferito procedimento istruttorio, nella quale si dichiara che non sussistono elementi per affermare che Husky abbia posto in essere le condotte abusive contestate;
Osservato che, con istanza depositata prima della presentazione del ricorso, l’esponente ha chiesto l’autorizzazione:
- alla notifica del ricorso avverso l’atto indicato in oggetto, procedendo solo nei confronti dei controinteressati all’oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente;
- al successivo deposito cartaceo del testo integrale del ricorso e all’inserimento nel fascicolo telematico della copia del ricorso notificato alle parti controinteressate senza l’indicazione degli elementi identificativi della parte ricorrente;
Rilevato che con decreto presidenziale n. XXX/2021 l’istanza anzidetta è stata accolta in via provvisoria, riservando alla sede collegiale propria ogni valutazione circa la corretta e rituale instaurazione del contraddittorio processuale;
Considerato che l’Autorità resistente e XXX si sono costituite in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato e che XXX ha altresì contestato la legittimità dell’istanza di anonimizzazione presentata dalla parte ricorrente, eccependo conseguentemente l’invalidità della notifica effettuata nei propri confronti;
Considerato che alla camera di consiglio del 9 febbraio 2022 fissata per la trattazione della domanda cautelare presentata unitamente al ricorso è stato dato avviso ai difensori delle parti della possibilità di definire la causa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., sussistendone le condizioni di legge;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per essere stato notificato alla controinteressata XXX e depositato in via telematica in assenza degli elementi identificativi della parte ricorrente, in violazione dell’art. 40, comma 1, c.p.a.;
Considerato, infatti, che la richiesta di parte ricorrente di “anonimizzazione” dei propri dati personali non può trovare accoglimento in quanto:
- gli articoli 136 c.p.a. e 52 d.lgs. n. 196/2003 richiamati a sostegno dell’istanza sono inconferenti, non afferendo al tema della indicazione dei dati identificativi delle parti nel ricorso ma riguardando esclusivamente la garanzia del diritto alla riservatezza della parte nei confronti di soggetti terzi, estranei al giudizio; segnatamente, l’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 consente l’oscuramento dei dati delle parti nelle sentenze e in altri provvedimento giurisdizionali mentre l’art. 136 c.p.a., comma 2, permette in casi eccezionali di depositare atti e documenti secondo modalità alternative alla forma telematica, al fine di garantirne la riservatezza verso terzi e la non riproducibilità;
Ritenuto, pertanto, che la richiesta di parte ricorrente non trova riscontro nel quadro normativo esistente e, anzi, si pone in frontale contrasto:
- con l’art. 40, comma 1, lett. a), c.p.a., secondo cui il ricorso deve contenere distintamente, a pena di nullità, “gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto”;
- con il diritto di difesa riconosciuto dall’art. 24 della Costituzione e con le garanzie del giusto processo di cui agli articoli 111 Cost., nonché all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’articolo 6 CEDU;
Osservato, infatti, che le modalità di instaurazione del contraddittorio prospettate dalla parte ricorrente – che sostiene che i propri dati identificativi potrebbero legittimamente rimanere ignoti a una parte necessaria del giudizio (nel caso di specie, alla controinteressata XXX) a tutela di esigenze di riservatezza per il rischio di ritorsione commerciale - determinano una lesione insanabile del diritto della controinteressata a potere validamente resistere in giudizio esercitando in maniera piena il diritto di difesa;
Rammentato, in particolare, che il principio della parità delle armi, che è un corollario della nozione stessa di processo equo ed è inteso ad assicurare l’equilibrio tra le parti, implica che tutte le parti debbano avere una ragionevole possibilità di presentare la propria causa, e produrre prove, in condizioni che non le penalizzino nettamente rispetto ai propri avversari;
Ritenuto che non consentire alla controinteressata di conoscere l’identità della parte ricorrente la priva senz’altro di esercitare le sue prerogative nel presente giudizio, impedendole, tra l’altro, di spiegare attività difensiva avuto riguardo alla legittimazione e all’interesse all’azione dell’odierna esponente;
Considerato, inoltre, che è irrilevante che nel corso del procedimento conclusosi con la delibera impugnata XXX abbia avuto accesso ai documenti istruttori in una versione parzialmente omissata e priva dei dati dell’impresa segnalante; trattasi, infatti, di una circostanza che non afferisce alle regole della corretta instaurazione del contraddittorio processuale e che riguarda il diverso tema delle possibili limitazioni all’ostensione di un documento amministrativo, in ragione della non indispensabilità della conoscenza del documento in forma integrale, nel bilanciamento operato dall’amministrazione tra l’esigenza difensiva del segnalato e quella alla riservatezza del segnalante;
Ritenuto, pertanto, che la “spendita del nome” del ricorrente nel processo amministrativo nei confronti di tutte le parti del giudizio è un elemento necessario e imprescindibile per la corretta proposizione dell’azione e che in sua assenza il presente ricorso va dichiarato inammissibile, compensando le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.