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17 marzo 2022
Diritto industriale e proprietà intellettuale
Rischio di confusione tra marchi: la “supernotorietà” del marchio anteriore non invalida il marchio non confondibile
Il rischio di confusione tra marchi deve essere oggetto di valutazione globale in considerazione di tutti i fattori pertinenti: somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi, impressione complessiva prodotta dai marchi, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi.
Il giudizio deve poi essere condotto su base sintetica e secondo l'impressione generale agli occhi del pubblico di riferimento.
Pertanto, anche in presenza di un marchio notorio anteriore, la contraffazione può essere esclusa se non vi è un rischio di confusione tra i segni.
di Avv. Andrea Maria Mazzaro
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