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17 marzo 2022
Penale e processo
Il giudice sempre ritardatario non omette gli atti del proprio ufficio
Salvo il ritardo abbia determinato un danno specifico e concreto alla funzione giurisdizionale e gli organi preposti abbiano specificamente sollecitato il Giudice all'adozione di atti ritenuti urgenti, anche sulla scorta delle segnalazioni del ritardo provenienti dalle parti processuali costituite. Altrimenti, il giudice che pronuncia sistematicamente sentenze in disprezzo dei termini (ordinatori) previsti non è penalmente colpevole ai sensi dell'articolo 328 Codice penale nemmeno in caso di condanna della Corte dei conti sui medesimi fatti e di provvedimenti disciplinari emessi nei suoi confronti.
di Avv. e mediatore civile e commerciale Francesco G. Capitani
Il caso
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Un giudice componente laico del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana fu condannato ex art. 328, c. 1, c.p. per il... |
Il diritto
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I giudici hanno per prima scansato l'ipotesi della violazione del... |
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza (ud. 15 dicembre 2021) 16 marzo 2022, n. 8870
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 4/2/2021 la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato quella del G.U.P. del Tribunale di Palermo in data 23/1/2019, confermando la condanna di G.M., quale componente laico del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione...
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