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28 marzo 2022
Penale e processo
Il “dies a quo” di prescrizione della pena decorre dall’arresto in territorio estero del reo latitante, a prescindere dal perfezionamento della procedura di estradizione e dalla consegna del condannato all’Italia
Cade uno degli ultimi brigatisti rossi latitanti in Francia; sebbene l'autorità francese, su richiesta dell'autorità italiana, abbia arrestato il reo datosi alla fuga oltralpe e l'abbia poi rimesso in libertà in applicazione della nota dottrina Mitterrand, una volta concessa in tempi più recenti l'estradizione a seguito di nuova richiesta dell'autorità italiana, il condannato potrà scontare la pena in Italia, se non decorso il termine prescrizionale della pena, il cui dies a quo va fissato al tempo della carcerazione (provvisoria) seguente alla prima richiesta di estradizione non ammessa e non a far data (precedente) dall'irrevocabilità della sentenza di condanna. La latitanza non può giovare al reo, quanto meno agli effetti dell'articolo 172 c.p..
di Avv. e mediatore civile e commerciale Francesco G. Capitani
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