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28 marzo 2022
Penale e processo
Il “dies a quo” di prescrizione della pena decorre dall’arresto in territorio estero del reo latitante, a prescindere dal perfezionamento della procedura di estradizione e dalla consegna del condannato all’Italia
Cade uno degli ultimi brigatisti rossi latitanti in Francia; sebbene l'autorità francese, su richiesta dell'autorità italiana, abbia arrestato il reo datosi alla fuga oltralpe e l'abbia poi rimesso in libertà in applicazione della nota dottrina Mitterrand, una volta concessa in tempi più recenti l'estradizione a seguito di nuova richiesta dell'autorità italiana, il condannato potrà scontare la pena in Italia, se non decorso il termine prescrizionale della pena, il cui dies a quo va fissato al tempo della carcerazione (provvisoria) seguente alla prima richiesta di estradizione non ammessa e non a far data (precedente) dall'irrevocabilità della sentenza di condanna. La latitanza non può giovare al reo, quanto meno agli effetti dell'articolo 172 c.p..
di Avv. e mediatore civile e commerciale Francesco G. Capitani
Il caso
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Un brigatista rosso per fatti di sangue ed eversione ex art. 280 c.p. veniva in via definitiva condannato dal giudice... |
Il diritto
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Vanno premessi i dentagli sistematici. |
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza (ud. 11 marzo 2022) 25 marzo 2022, n. 10979
Svolgimento del processo
1 .Con ordinanza in data 23 settembre 2021 la Corte di Assise di Roma, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta da M.M. avverso l'ordinanza pronunciata dalla Corte di Assise di Roma, che aveva respinto la sua richiesta di...
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