La Corte di Giustizia, con sentenza del 31 marzo 2022 resa nella causa C-96/21 ha precisato i casi in cui non sussiste il diritto di recesso in caso di acquisto online di biglietti per eventi culturali o sportivi successivamente annullati. In particolare, non vi è diritto di recesso in caso di acquisto presso un intermediario nei limiti in cui il rischio economico connesso all'esercizio di tale diritto ricadrebbe sull'organizzatore.
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Un consumatore aveva acquistato online, presso il fornitore di servizi di biglietteria CTS Eventim, i biglietti d'ingresso per un concerto. A causa delle restrizioni adottate dalle autorità tedesche nel contesto della pandemia di Covid-19 tale concerto è stato... |
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In primo luogo, la Corte richiama la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei... |
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Pertanto, secondo la Corte di Giustizia, l'articolo 16, lettera l), della direttiva... |
CGUE, Sezione Ottava, sentenza 31 marzo 2022, causa C-96/21
«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Diritto di recesso per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali – Eccezioni al diritto di recesso – Articolo 16, lettera l) – Prestazione di servizi riguardanti le attività del tempo...