In caso di invalidità del contratto di mutuo espresso in divisa estera, e dunque esposto ad un rischio di cambio, e di impossibilità di ristabilire la situazione anteriore alla sua conclusione, il giudice nazionale deve ripristinare l'equilibrio contrattuale tra le parti senza tuttavia andare oltre quanto strettamente necessario a tale scopo.
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Nel dicembre 2009, un privato cittadino ha concluso un contratto di mutuo allo scopo di acquistare un veicolo con un istituto finanziario ungherese. Il contratto era espresso in franchi svizzeri ma le rate da rimborsare erano convertite in fiorini ungheresi. Per questa ragione il prestito era esposto... |
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Investita della controversia in sede di impugnazione, la Corte di Budapest ha chiesto alla Corte di Giustizia se la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993,... |
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La Corte di Giustizia chiarisce che la direttiva sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori... |
CGUE, Sezione Sesta, sentenza 31 marzo 2022, causa C-472/20
«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive – Contratti di credito – Finanziamento espresso in valuta estera rimborsabile in moneta nazionale – Clausola contrattuale che pone il rischio di cambio a carico del consumatore – Carattere abusivo di una clausola relativa all’oggetto principale del contratto – Effetti – Nullità del...