|
L'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 212 del 22 aprile 2022 ha risposto ad un quesito relativo al trattamento, agli effetti dell'IVA, delle somme versate in attuazione di accordi transattivi. |
|
Secondo la prospettazione della società Beta che aveva formulato l'interpello, quelle somme non avrebbero dovuto essere assoggettate ad IVA perché:
Secondo l'Agenzia delle Entrate, però, occorre accertare la funzione economica della transazione. Ed infatti, la giurisprudenza comunitaria ha avuto modo di precisare che «una prestazione di servizi è effettuata "a titolo oneroso" e, pertanto, configura un'operazione imponibile solo quando tra l'autore di tale prestazione e il suo destinatario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avviene uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto dall'autore di tale prestazione costituisce il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario (sentenza del 16 dicembre 2010, causa C-270/09)». Ciò significa che «in presenza di un nesso diretto tra la somma versata, nell'ambito del rapporto giuridico a prestazioni corrispettive, e la prestazione di servizi resa dal beneficiario, soggetto passivo IVA, l'ammontare erogato, costituendo il corrispettivo di un'operazione rilevante, è da assoggettare ad IVA». Ebbene, per l'Agenzia delle Entrate ciò che rileva ai fini della risposta positiva ai fini della assoggettabilità ad IVA delle somme versate nel caso di specie è che nella transazione intercorsa «esiste uno scambio di prestazioni reciproche, atteso che la somma posta a carico della società Alfa costituisce il controvalore dell'impegno assunto dalla società Beta di rinunciare a proseguire il contenzioso instaurato al fine di ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in termini di lucro cessante e danno emergente, cagionati alla stessa dalla condotta illecita posta in essere dai soggetti convenuti». |
|
Con questa risposta l'Agenzia delle Entrate consolida il proprio orientamento in materia ponendosi nel solco già affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione tributaria del 1° ottobre 2018, n. 23668. |