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2 maggio 2022
Tributario
Nella transazione la rinuncia alle controversie pendenti può fare la differenza
Le somme versate a titolo di transazione con l'espressa previsione che verranno abbandonati tutti i giudizi in corso costituiscono somme rilevanti ai fini dell'IVA?
di Avv. Fabio Valerini
Il caso

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L'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 212 del 22 aprile 2022 ha risposto ad un quesito relativo al trattamento, agli effetti dell'IVA, delle somme versate in attuazione di accordi transattivi.
Nel caso di specie era accaduto che una società Beta avesse promosso una serie di contenziosi nei confronti di alcuni suoi ex dipendenti e della società Alfa cui avevano dato vita per concorrenza sleale e violazione della proprietà industriale.
All'esito di quel complesso contenzioso tutte le parti coinvolte avevano raggiunto un accordo  transattivo in base al quale: (a) i convenuti avevano assunto l'obbligo di rispettare l'ordinanza inibitoria sia per quanto riguarda il divieto di utilizzo e riproduzione del know-how della società Beta sia relativamente agli atti di ulteriore sviamento della clientela; (b) la società Beta aveva concesso ad Alfa la liberatoria nei confronti dei convenuti per un modello di macchina realizzato in presunta violazione del know-how, con conseguente liberatoria alla sua commercializzazione ivi compreso il ritiro, ricondizionamento e vendita dell'usato; (c) Alfa avrebbe effettuato a favore di Beta il pagamento di una somma "omnia" di XXX euro a titolo di risarcimento forfettario e tombale dei danni da essa subiti e lamentati a causa dei convenuti.
L'accordo precisava anche - ed è questo passaggio che sembra fare la differenza - che la somma omnia è versata a fronte dell'abbandono di tutte le domande e pretese, espresse e/o potenziali relative ai fatti contestati nei confronti dei convenuti comunque formulate (a titolo di lucro cessante e danno emergente, anche patrimoniale, di interessi, spese).

Il diritto

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Secondo la prospettazione della società Beta che aveva formulato l'interpello, quelle somme non avrebbero dovuto essere assoggettate ad IVA perché:

  1. tra le parti non vi era stato alcun rapporto contrattuale precedente di natura commerciale;
  2. le disposizioni contenute nell'accordo non comportano l'instaurazione di un rapporto di natura sinallagmatica tra le parti con assunzioni di obblighi di fare, non fare a fronte di un corrispettivo, ma sono espressamente volte a quantificare il risarcimento danni subiti per concorrenza sleale e violazione del know-how;
  3. la somma aveva esclusivamente natura risarcitoria.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, però, occorre accertare la funzione economica della transazione.
Ed infatti, la giurisprudenza comunitaria ha avuto modo di precisare che «una prestazione di servizi è effettuata "a titolo oneroso" e, pertanto, configura un'operazione imponibile solo quando tra l'autore di tale prestazione e il suo destinatario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avviene uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto dall'autore di tale prestazione costituisce il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario (sentenza del 16 dicembre 2010, causa C-270/09)».
Ciò significa che «in presenza di un nesso diretto tra la somma versata, nell'ambito del rapporto giuridico a prestazioni corrispettive, e la prestazione di servizi resa dal beneficiario, soggetto passivo IVA, l'ammontare erogato, costituendo il corrispettivo di un'operazione rilevante, è da assoggettare ad IVA».
Ebbene, per l'Agenzia delle Entrate ciò che rileva ai fini della risposta positiva ai fini della assoggettabilità ad IVA delle somme versate nel caso di specie è che nella transazione intercorsa «esiste uno scambio di prestazioni reciproche, atteso che la somma posta a carico della società Alfa costituisce il controvalore dell'impegno assunto dalla società Beta di rinunciare a proseguire il contenzioso instaurato al fine di ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in termini di lucro cessante e danno emergente, cagionati alla stessa dalla condotta illecita posta in essere dai soggetti convenuti».
La lente dell'autore

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Con questa risposta l'Agenzia delle Entrate consolida il proprio orientamento in materia ponendosi nel solco già affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione tributaria del 1° ottobre 2018, n. 23668.
Peraltro, proprio in quella sentenza, la Suprema Corte aveva ritenuto che «l'imponibilità della pattuizione dell'impegno negativo, specificamente dell'impegno di non fare … è espressamente stabilita nel diritto unionale rispettivamente dall'art. 6 della sesta direttiva e dall'art. 25, lett. b) della direttiva di rifusione n. 2006/112/Ce e, nel diritto interno, dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3».
Ne deriva che «essendo riscontrabile l'esistenza di un nesso di sinallagmaticità tra l'obbligo di non fare posto a carico dalla società istante (rinuncia alle liti) e la somma dovuta dalla società ALFA s.r.l., sia integrato il presupposto oggettivo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del DPR n. 633 del 1972, e che l'ammontare dovuto sulla base dell'accordo di natura transattiva di cui trattasi sia da assoggettare ad IVA con applicazione dell'aliquota nella misura ordinaria».

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