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3 maggio 2022
Penale e processo
É ammessa la revisione del processo anche in presenza di prove preesistenti o colpevolmente non indicate nel giudizio di cognizione
Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di revisione, per prove nuove rilevanti ex art. 630, lett. c), c.p.p., devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario.
di Dott. ssa e consulente compliance aziendale - 231 Tiziana Satta Mazzone
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