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11 maggio 2022
Civile e processo
Impugnazione dei provvedimenti in materia di status di rifugiato: è necessaria, a pena di inammissibilità del ricorso, la certificazione della data di rilascio della procura speciale
L'art. 35 bis, comma 13, D.Lgs. n. 25/2008 richiede, a pena di inammissibilità, il requisito della certificazione della data di rilascio della procura speciale in favore del difensore in epoca posteriore alla comunicazione del provvedimento impugnato quale elemento di specialità rispetto alle ipotesi regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., con la duplice conseguenza che la procura speciale deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data di rilascio (successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato) e che il difensore deve certificare, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura che l'autenticità delle firma del conferente.
di Avv. Massimiliano Summa
Il caso

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La questione sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione verte sulla asserita inammissibilità del ricorso per cassazione per nullità della procura speciale in quanto priva della certificazione della data del rilascio, ai sensi di quanto...

Il diritto

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Come evidenziato dalla Corte di Cassazione, l'art. 35-bis, comma 13, D.Lgs....

La lente dell'autore

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Secondo la Corte di Cassazione, la certificazione della data di rilascio della procura...

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