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Nel giudizio di primo grado, l'attore aveva chiesto la condanna della Compagnia di Assicurazioni in merito al sinistro che si era verificato per responsabilità esclusiva di Caio, il quale, alla guida dell'autovettura, impegnava l'incrocio a semaforo emittente luce rossa ed investiva così Tizio, il quale alla guida del ciclomotore, provenendo in senso inverso ed a semaforo a luce verde, stava effettuando la svolta a sinistra. |
Nel caso in esame, pur essendo stato accertato che Caio - con la propria colpevole condotta ovvero cominciando l'attraversamento dell'incrocio quando il semaforo emetteva luce gialla - aveva determinato la causazione dell'evento, tuttavia, come statuito dal primo Giudice, ciò non esimeva il danneggiato/conducente dal fornire la prova di aver tenuto una condotta di guida irreprensibile, ovvero di aver assunto una condotta conforme alle regole della circolazione nonché alle regole di comune prudenza. Per meglio dire, secondo i Giudici «La luce verde accesa infatti consente di impegnare l'incrocio con prudenza; nessuna prova era stata fornita dal conducente/danneggiato, in tal senso». |
In argomento giova ricordare che l'art. 2054 c.c. stabilisce che in caso di scontro fra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Anche quando viene accertata la colpa esclusiva di uno solo dei due conducenti, l'altro, non per questo sarà, automaticamente, liberato dalla presunzione di corresponsabilità ma è necessario che dimostri di avere osservato le norme sulla sicurezza e quelle di comune prudenza. |
Corte d’Appello di Reggio Calabria, sez. Civile, sentenza (ud. 7 aprile 2022) 11 aprile 2022, n. 270
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 30.09.2003, gli attori, sig.ri: L.D., L.F. e L.P., convenivano in giudizio, la Società A. - Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore per essere risarciti dei danni dagli stessi subiti, nel sinistro del 01 febbraio 2002 ed esponevano: - che tale sinistro si era verificato per responsabilità esclusiva, del sig. L.N. il quale, alla guida dell’autovettura “Lancia Y10 tg. (omissis)” di proprietà del sig. R.A., mentre percorreva la SS. 106 in Pellaro – direzione Melito – Reggio Calabria, impegnava l’incrocio di Via (omissis) a semaforo emittente luce rossa ed investiva così il sig. L.D., il quale alla guida del ciclomotore “Piaggio Runner SP tg. (omissis)” di proprietà della madre, sig.ra L.P., provenendo in senso inverso ed a semaforo a luce verde, stava effettuando la svolta a sinistra per immettersi sulla Via (omissis); - che l’impatto tra i due mezzi era stato violento tanto che il sig. L.D., pur indossando regolarmente il casco, riportava lesioni personali (come da certificazione medica che si produceva) a carattere permanente, in ragione del 33% del totale, come da relazione medica di parte, a firma del dott. V.R. (che anch’essa si produceva); - che il ciclomotore, acquistato solo un anno prima (2001) per l’importo di € 6.704,00 ed il cui valore commerciale era di circa € 2.500,00, s’incendiava e veniva demolito, come da certificazione che si produceva; - che sul luogo del sinistro, interveniva la Polizia Stradale di Villa San Giovanni che redigeva rapporto, costatando che l’autovettura Y10 investitrice, condotta dal L.N. e di proprietà del sig. R.A., era assicurata per la RCA, con la Società A. sino al 30 aprile 2002; - che i danni erano così quantificati: a favore del sig. L.D. in base alle tabelle del Tribunale di Messina in € 110.080,14 per il 33% di danno biologico; € 16.672,98 per il 10% di permanente (atteso che per i postumi riportati il sig. L.D. ha perso e potrà perdere occasioni di lavoro e comunque qualsiasi attività lavorativa sarà sicuramente più gravosa del normale); € 1.756,10 per la ITT (gg. 34 x 51,65); € 1.239,60 per gg. 32 di ITP al 75%; € 1.601,15 per la gg. 62 di ITP al 50%; € 1.626,97 per gg. 126 di ITP al 25%; € 38.767,99 per il danno morale (1/3 del danno biologico); € 25.000,00 per danno esistenziale; € 2.694,06 per spese mediche documentate; € 1.000,00 per spese non documentate; a favore del padre sig. L.F. quale danno riflesso della somma di € 25.000,00 così determinata: € 15.000,00 per danno riflesso di natura morale ed € 10.000,00 per danno riflesso di natura esistenziale ed a favore della madre sig.ra L.P. della somma € 27.500,00 così determinata: € 15.000,00 per danno riflesso di natura morale, € 10.000,00 per danno riflesso di natura esistenziale ed € 2.500,00 per il ciclomotore e così alla somma complessiva di € 252.948,99 o, comunque, a quella somma che sarà ritenuta di giustizia in rapporto alle lesioni riportate dal sig. L.D. nel sinistro de quo, ed alle predette singole voci di danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell’evento al soddisfo, nonché spese e competenze di giudizio. Alla prima udienza del 15 dicembre 2003, nessuno dei convenuti si costituiva e pertanto il G.I. ne dichiarava la contumacia e rinviava la causa per la trattazione all’udienza del 17.02.2004. Alla predetta udienza si costituiva la Società A. S.p.a. la quale si riportava al contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 29.01.2004, contestava an e quantum e, in via preliminare, rilevava la mancata copertura assicurativa con la Società A. dell’autovettura investitrice, affermando che la stessa, dall'attestazione Ania che produceva era assicurata con la Società S. S.p.a.. Il procuratore dell’attore, rilevava che l’eccezione era intempestiva e tardiva atteso che essa andava formulata con la comparsa di costituzione 20 giorni prima dell'udienza; rilevava altresì che, dal rapporto della Polizia Stradale di Villa San Giovanni, si deduceva che l’autovettura stessa, era assicurata con la società convenuta A. - Assicurazioni; rilevava altresì, che la Società Sasa indicata quale Società assicuratrice dell’autovettura, dalla convenuta A., in riscontro alla lettera di messa in mora del 17.10.2003, con lettera a.r. del 21.11.20003 (che entrambe produceva), aveva a sua volta dichiarato che l’autovettura non era assicurata, al momento del sinistro, atteso che la polizza era stata in vigore con la stessa S. Ass.ni sino al 28.01.2002 e poi era stata “stornata” su altra autovettura. Chiedeva altresì l’autorizzazione a chiamare in causa la Società A. - Assicurazioni quale società designata dal F.G.V.S., ai sensi dell’art. 19 lett. b), producendo n. 2 lettere di messa in mora inviate alla predetta società. Il G.I. rinviava all’udienza del 09.03.2004 ed, in quella data, autorizzava il procuratore degli attori alla predetta chiamata in causa. All’udienza del 06 luglio 2004 il procuratore degli attori produceva l’atto di chiamata in causa della Società A. - Assicurazioniquale Società designata per il Fondo di Garanzia delle vittime della strada (F.G.V.S.) e depositava copia conforme della sentenza penale n. 09/04 del Giudice di Pace di Gallina, con la quale il conducente dell’autovettura investitrice, sig. L.N., era stato condannato in via definitiva, per il sinistro per cui è causa, per il reato di cui all’art. 590 c.p. Si costituiva altresì, alla predetta udienza del 06 luglio 2004, la Società A. - Assicurazioni quale impresa designata per il F.G.V.S. la quale contestava che l’autovettura investitrice, al momento del sinistro non fosse coperta da assicurazione, atteso che dal verbale della Polizia Stradale si evinceva che la stessa era coperta con l’A. - Assicurazioni in bonis, sino al 30.04.2002. Chiedeva di essere autorizzata a notificare la propria comparsa di costituzione al convenuto – contumace, sig. R.A., proprietario dell’autovettura. Il G.I., autorizzava e rinviava la causa all’udienza del 30.11.2004. Alla predetta udienza il procuratore dell’A. (q. società designata dal F.G.V.S.) depositava copia conforme della propria comparsa di costituzione, in uno con i precedenti verbali di causa, notificati al convenuto contumace, sig. R.A.; la causa era pertanto rinviata all’udienza del 22.02.2005, per gli adempimenti di cui all’art. 183 c.p.c.. Alla successiva udienza, su richiesta delle parti, il G.I. rinviava la causa, all’udienza del 05 giugno 2005 concedendo i termini di cui all’art. 184 c.p.c. Alla predetta udienza, il procuratore degli attori, chiedeva l’ammissione delle prove per testi, per come richiesto nell’atto di citazione con i testi che indicava in verbale, nonché Ctu medica sulla persona del sig. L.D.. Il procuratore dell’A. quale società designata, si opponeva all’ammissione della prova per testi, atteso che la loro indicazione era tardiva ed insisteva sull’ammissione della prova per testi richiesta nella propria comparsa. L’avvocato della A. in bonis si associava alla predetta eccezione. Il G.I. riservava e sciogliendo la riserva, ammetteva solo la prova testimoniale richiesta dalla Società A. (n.q. società designata), rigettando la prova per testi richiesta da parte attrice ed ammetteva altresì, la Ctu medica sulla persona dell’attore sig. L.D., nominando Ctu il dott. A.R.; rinviava la causa all’udienza del 21 novembre 2005, per l’espletamento delle prove e per il giuramento del Ctu. All’udienza predetta, veniva escusso a teste, l’Agente scelto della Polizia Stradale di Villa San Giovanni, sig. C.L. e veniva altresì sostituito il Ctu nominato, dott. R., perché era incompatibile, con il dott. B.C.. La causa veniva rinviata per la prosecuzione della prova e per il giuramento del Ctu, all’udienza del 24 gennaio 2006. Alla predetta udienza, il Ctu nominato, dott. C. prestava il giuramento e la causa veniva rinviata all’udienza del 22.05.2006 per il deposito della Ctu e per la prosecuzione della prova. Le successive udienze del 22.05.2006, del 09.10.2006 e del 24.10.2006, erano di mero rinvio, atteso che il Ctu non aveva ancora depositato la perizia ed il teste intimato non era comparso, adducendo motivi inerenti la propria professione. All’udienza del 23.01.2007 veniva escusso il sovrintendente della Polizia Stradale di Villa San Giovanni, sig. G.S. il quale confermava il rapporto redatto ed in particolare affermava che era intervenuto per i rilievi del sinistro e che il sig. L., conducente dell’autovettura, gli aveva esibito solo il contrassegno dell’assicurazione, con scadenza 30.04.2002, ma non il certificato d’assicurazione relativo. Aveva pertanto proceduto alla relativa contestazione elevandogli p.v. e lo aveva intimato a produrre il predetto certificato assicurativo entro 30 giorni presso l’Ufficio di Polizia. Affermava altresì il teste, che non sapeva e non poteva sapere se poi, il L., aveva prodotto il predetto certificato assicurativo. Terminata la prova, su richiesta delle parti, il G.I. autorizzava l’acquisizione in giudizio dell’attestazione relativa all’avvenuta o meno esibizione, da parte del L. o da parte del convenuto R. A., del certificato assicurativo, in esito all’incidente per cui è causa, e relativo all’autovettura tg. (omissis) e comunque di ogni altra eventuale annotazione effettuata in proposito; rinviava la causa all’udienza del 06.03.2007 per tale adempimento, e con sollecito al Ctu, di depositare la perizia. All’udienza del 06 marzo 2007, i procuratori chiedevano un successivo rinvio per gli stessi incombenti di cui alla precedente udienza ed il G.I. rinviava all’udienza del 10.04.2007, in quest’ultima udienza, veniva esibito, da parte dell’Avv. Attinà, l’attestazione della Polstrada dalla quale s’evinceva che il L. e/o il R., non avevano mai prodotto il certificato assicurativo. La causa veniva rinviata per l’esame del documento e per il deposito della Ctu, all’udienza del 03 luglio 2007. All’udienza del 03.07.2007, le parti prendevano atto del deposito della Ctu e chiedevano un termine per esaminarla. Alla successiva udienza del 22.10.2007, l’Avv. P. di parte attrice, depositava controdeduzioni alla Ctu e chiedeva che il G.I. chiamasse a chiarimenti, sulle predette controdeduzioni il Ctu. Il G.I. rigettava la richiesta e la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 15 aprile 2008. Dopo alcuni rinvii, venivano precisate le conclusioni e la causa era assegnata a sentenza, con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. Con sentenza non definitiva n. 380/010, il Tribunale di Reggio Calabria “così provvede: a) dichiara la responsabilità del conducente dell’autovettura, tg. XXX, di proprietà di R.A., nella causa causazione dell’incidente del 1° febbraio 2002, nella misura dell’80%; b) rigetta la domanda nei confronti dell’A.; c) rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, al fine di liquidare i danni); c) spese al definitivo”. All’udienza successiva, il procuratore degli attori e il procuratore della Società A. q. società designata dal F.G.V.S., facevano espressa riserva d’appello avverso la predetta sentenza non definitiva. Espletata la nuova Ctu medico legale, e alla stessa udienza in cui venivano precisate le conclusioni, veniva decisa la causa, ex art. 281 sexies. Con la sentenza n. 236/012, il Tribunale di Reggio Calabria “definitivamente pronunciando così provvede: a) accoglie la domanda nei limiti e per le causali di cui in parte motiva e, per l’effetto, condanna in solido – R.A. e A. spa n.q. – al pagamento in favore di L.D. della somma complessiva, già rivalutata, di € 102.987,00, oltre interessi legali dal 1.2.2002 al saldo, da calcolarsi dalla data dell’illecito (1.2.2002) sino alla data della liquidazione sulla somma di € 96.249,53 via via rivalutata con cadenza annuale secondo gli indici ISTAT del costo della vita; b) accoglie la domanda di regresso dell’A. spa n.q. e per l’effetto condanna il convenuto R.A. a rivalere l’A. spa n.q. di impresa designata della somma sborsata dalla stessa in favore dell’attore L.D.; c) condanna il convenuto R.A. a pagare in favore degli attori le spese di giudizio liquidate in parte motiva, che ammontano complessivamente nella somma di € 9.050,00 oltre a quelle di CTU liquidate in corso di giudizio; d) condanna il convenuto R. A. a pagare in favore dell’A. spa n.q. le spese per l’azione di regresso che ammontano complessivamente ad € 3.500,00; e) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio nei confronti dell’A. Ass.ni di Italia spa”. Avverso la suddetta sentenza propongono atto di appello i Sig.ri L. D. e L.P. ritenendo la stessa ingiusta ed erronea. In particolare, parte appellante lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli degli artt. 2054 c.c. e 115, 116 c.p.c.; l’arbitraria, illogica ed erronea valutazione ed interpretazione delle risultanze probatorie; nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sui punti decisivi della controversia; ed ancora, l’arbitraria applicazione, nella liquidazione del danno non patrimoniale delle tabelle del Tribunale di Reggio Calabria del 2009; la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.; l’insufficiente liquidazione degli diritti e degli onorari liquidati, in violazione delle tabelle minime di cui al D.M.08 aprile 2008. Per i suddetti motivi, parte appellante chiede: “1) dichiarare la responsabilità totale del sig. L.N., conducente dell’autovettura tg. (omissis) di proprietà del convenuto – appellato, sig. R.A., per l’incidente per cui è causa e, conseguentemente; a) condannare in solido, quest’ultimo, sig. R.A., proprietario dell’autovettura predetta, con la Società A. - Assicurazioni– quale società designata dal F.G.V.S. - in persona del suo rapp. legale pro-tempore - all’intero risarcimento, a favore degli appellanti, nelle somme come sopra richieste al capo a) delle motivazioni, integrando pertanto il risarcimento già liquidato con le sentenze di primo grado; b) correggere la sentenza n. 236/012 nel calcolo matematico, poiché la somma che doveva essere liquidata (anche applicando i criteri e le determinazioni stabilite nella sentenza di primo grado), ammontava ad € 105.986,4; c) liquidare all’appellante, sig. L.D., le spese mediche documentate per come richiesta al capo e) delle motivazioni di cui sopra, oltre interessi e rivalutazione monetaria; d) liquidare all’appellante sig.ra L.P. il risarcimento del valore del ciclomotore, per come richiesto nel capo d) delle motivazioni di cui sopra, oltre interessi e rivalutazione monetaria; e) porre a carico ed in solido di entrambi gli appellati, le spese e competenze di giudizio già liquidate in primo grado, per come articolato e richiesto nel capo e) delle motivazioni; f) integrare la liquidazione delle competenze (diritti ed onorari) liquidati dal giudice di primo grado, adeguandole sia allo scaglione. relativo alle somme che sono state e comunque avrebbero dovuto essere liquidate, sia all’attività effettivamente svolta, in base alla nota spese depositata in primo grado, per come articolato e richiesto nel capo e) delle motivazioni; g) condannare, in ogni caso in solido, i convenuti - appellati, alle spese e competenze anche del presente grado del giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore, che rende la dichiarazioni ex art. 93 c.p.c.”. Con comparsa di costituzione e risposta e appello incidentale, si costituisce G. Business Solutions chiedendo il rigetto dell’appello proposto da L.D. e L.P. in quanto infondato in fatto ed in diritto; formula altresì appello incidentale chiedendo, in via preliminare di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del F.G.V.S. e, per l’effetto, estromettere l’esponente dal giudizio; in subordine, nel merito, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è stato causato per fatto e colpa esclusiva o quanto meno prevalente dello stesso L. e, per l’effetto, rivedere il danno liquidato in primo grado, rideterminandolo; in subordine, comunque ridimensionare il danno escludendo in ogni caso il riconoscimento del c.d. danno morale; in caso di condanna, anche parziale, riconoscere alla comparente, quale impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili del sinistro. Con vittoria di spese e competenze del giudizio. Nonostante regolarmente citato, il sig. R. restava contumace. Con ordinanza del 20/04/2018, Codesta Corte, ritenuto che sia l’impugnazione principale che quella incidentale andavano notificate alla A. Assicurazioni S.p.a., in proprio, parte, già costituita del procedimento di primo grado, nei cui confronti si configura un litisconsorzio necessario processuale; rimetteva la causa sul ruolo, ai fini della integrazione del contraddittorio. Si costituisce quindi A. Assicurazioni S.p.a., che nel frattempo ha assunto la denominazione di G. Italia spa. Così regolarmente istaurato il contraddittorio, con ordinanza del 09/06/2021, codesta Corte - a scioglimento della riserva dell’udienza del 07/06/2021 ha trattenuto la causa in decisione coi termini di cui all’art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di gravame, parte appellante lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli degli artt. 2054 c.c. e 115, 116 c.p.c.; in particolare, rileva l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto di attribuire il 20% di responsabilità, nella produzione del sinistro, al sig. L.D.. Tale motivo di gravame è infondato; invero, condividendo le conclusioni cui è pervenuto il primo Decidente, si ritiene che il L. ha concorso a determinare l’incidente, impegnando imprudentemente l’incrocio. Invero, l’art. 2054 c.c. stabilisce che in caso di scontro fra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Anche quando viene accertata la colpa esclusiva di uno solo dei due conducenti, l’altro, non per questo sarà, automaticamente, liberato dalla presunzione di corresponsabilità ma è necessario che dimostri di avere osservato le norme sulla sicurezza e quelle di comune prudenza. In tal senso, il principio di solidarietà prefigurato dal nostro ordinamento impone anche al conducente che abbia rispettato le norme del codice della strada di attivarsi, dinnanzi alla scorrettezza altrui, per evitare il sinistro secondo l’ordinaria diligenza, cioè scegliendo la manovra che il guidatore medio, con riferimento alla situazione concreta, valuta come la più idonea per evitare o attenuare il danno. A tal proposito, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” (Cass. Civ., sez. III, n. 124 del 08.01.2016) Nel caso in esame, pur essendo stato accertato che L. - con la propria colpevole condotta ovvero cominciando l’attraversamento dell’incrocio quando il semaforo emetteva luce gialla - ha determinato la causazione dell’evento; tuttavia, come correttamente statuito dal primo Giudice, non esime il danneggiato/conducente dal fornire la prova di aver tenuto una condotta di guida irreprensibile, ovvero di aver assunto una condotta conforme alle regole della circolazione nonché alle regole di comune prudenza. La luce verde accesa infatti consente di impegnare l’incrocio con prudenza; nessuna prova è stata fornita dal L., conducente/danneggiato, in tal senso. Condivisibile appare dunque la decisione del Giudice di prime che ha ricostruito la dinamica dell’incidente indicando quale fonte di prova il rapporto della polizia stradale (unica presente agli atti), che ha individuato e descritto la condotta tenuta da L. ed ha, poi, indicato le ragioni giuridiche nonché le circostanze di fatto poste a fondamento della decisione ovvero per aver riconosciuto la responsabilità, nella misura del 20%, in capo a L. a titolo di presunzione di colpa per non aver dimostrato di avere adottato una guida prudenziale in prossimità dell’incrocio. Nessuna doglianza può dunque essere mossa all’accertamento compiuto dal Giudice di prime cure sul comportamento di guida tenuto da L..
2. - Con il secondo motivo di gravame, parte appellante lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha applicato nella liquidazione delle lesioni riportate dal L.D., le tabelle del Tribunale di Reggio Calabria del 2009, anziché quelle del Tribunale di Milano dell’anno 2011; in particolare, laddove il Giudice di primo grado, ha applicato, per le lesioni subite dal L.D., le tabelle del Tribunale di Reggio Calabria del 2009, aggiornate al 2011, riconoscendo un aumento del 30% del danno biologico liquidato, a titolo di danno non patrimoniale (esistenziale o morale) e riducendo la somma di € 132.483,00 del 20% in base alla percentuale di corresponsabilità applicata e di cui sopra, e liquidando la somma di € 102.987,00. Tale motivo di doglianza è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono. Come correttamente osservato, con la sentenza n. 12408 del 7.06.2011 richiamata da parte appellante, la Suprema Corte ha statuito che “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito”. In base alla suddetta statuizione, la Suprema Corte ha stabilito che, in caso di liquidazione del danno biologico, il criterio di liquidazione deve essere quello stabilito con le Tabelle di Milano, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l’abbandono. Nel caso in esame, con riferimento al risarcimento del danno conseguente all’inabilità temporanea, il Giudice di primo grado ha effettuato il calcolo facendo riferimento alle tabelle del Tribunale di Reggio Calabria 2009 (già in uso presso il Tribunale di Milano) ed, applicando il corrispondente importo minimo di € 88,00 pro die, ha stabilito che la somma a tale titolo dovuta è pari ad € 10.604,00. Considerato che l’importo è identico, alcuna doglianza può essere mossa. Quanto alla determinazione della liquidazione del danno biologico da invalidità permanente, alla luce della richiamata statuizione della Cassazione (n. 12408 del 7.06.2011), si ritiene che la motivazione fornita dal primo Giudice in merito all’adozione di criteri di liquidazione diversi, non possano essere considerati “circostanze idonee” a giustificare l'abbandono delle tabelle di Milano. Per tale ragione nel caso in esame, in riforma della decisione adottata, ai fini della liquidazione del danno biologico da invalidità permanente, trovano applicazione le tabelle del Tribunale di Milano 2009; cosicché, il risarcimento del danno biologico permanente dovuto sarà pari ad € 123.615,00. Conseguentemente, errata ed illegittima è la richiesta di € 193.269,7 (da cui vanno detratte le somme già corrisposte dalla società Ina – Assicurazioni in esecuzione della sentenza definitiva di primo grado) formulata da parte appellante considerato che tale importo risulta dall’utilizzo delle Tabelle di Milano 2018 (doc. allegato). Per tutte le ragioni sopra esposte, l’importo complessivamente dovuto a L. a titolo di risarcimento del danno biologico è pari ad € 134.219,00 (di cui 10.604,00 per inabilità temporanea e € 123.615,00 per inabilità permanente). Al fine di non incorrere in una duplicazione risarcitoria - avendo già riconosciuto il danno biologico inteso come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamiche-relazionali - non è possibile liquidare il danno non patrimoniale nella forma di danno esistenziale. La complessiva somma di € 134.219,00, così determinata, deve essere ridotta del 20% (ovvero di € 26.843,80) ovvero di quella percentuale di colpa che è stata imputata alla condotta imprudente di L. in relazione alla responsabilità del sinistro; in definitiva il danno da risarcire a parte appellante è pari ad € 107.375,20 e non come erroneamente riportato nell’appellata sentenza ad € 102.987,00. Da tale importo dovrà, infine, essere decurtato l’importo di € 102.987,00 (acconto già versato al danneggiato), per cui il totale ancora dovuto sarà di € 4.388,20.
3. - Con ulteriore motivo, parte appellante rileva l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha mancato ed omesso di liquidare le spese mediche documentate a favore dell’appellante L.D.. Tale doglianza è fondata; invero, probabilmente per mera svista, il Giudice di prime cure non ha provveduto alla liquidazione delle spese mediche pari ad € 2.694,06, tutte documentate attraverso le fatture prodotte e richieste fin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado, nonché le ulteriori somme relative a spese mediche documentate pari ad € 335,20, sostenute nelle more del giudizio.
4. - Con ulteriore motivo, parte appellante lamenta la mancata o omessa liquidazione dei danni riportati dal ciclomotore di proprietà della appellante, sig.ra L.P.. Tale doglianza è fondata; invero, sulla base della documentazione prodotta con l’atto introduttivo del giudizio è emerso che, a seguito dello scontro, il ciclomotore nell’occasione condotto da L. si è incendiato (v. rapporto della Polstrada) e che l’appellante, sig.ra L.P., ha provveduto ad effettuare la relativa demolizione al PRA (come da certificazione prodotta). Considerato che il valore del ciclomotore (immatricolato nel 2001, un anno prima dell’incidente, come da rapporto della Polstrada) determinato nella somma di € 2.500,00, è stato accertato attraverso il certificato di assicurazione “E. S.p.a.” (prodotto in atti), nel quale era riportato il prezzo dell’acquisto nell’anno 2001, pari a € 3.462,32 (£ 6.704.000) decurtando il 20% d’Iva ed una svalutazione commerciale del 10% per l’anno trascorso rispetto alla data dell’incidente, anche tale danno deve essere risarcito.
5. - Con ulteriore motivo di gravame, parte appellante lamenta l’erroneità della sentenza definitiva n. 236/012, per omessa attribuzione “in solido”, ai convenuti, delle spese e competenze liquidate, le quali sono state poste solo a carico del convenuto R.A., e non invece, in solido, ad entrambi i soccombenti, e, segnatamente, anche alla Società A. - Assicurazioni n.q. di società designata dal F.G.V.S. In particolare, il Giudice di primo grado, in sentenza, ha liquidato la somma di € 9.050,00 oltre accessori, ponendole a carico del solo convenuto sig. R. A., in violazione dell’art. 91 e 97 c.p.c., atteso che soccombente nel giudizio, è stata anche la Società A. – Assicurazioni S.p.a. - quale società designata dal F.G.V.S. ed oggi G. Italia S.p.a.; anche quest’ultima, pertanto, doveva essere condannata in solido con l’altro convenuto, sig. R. A., alle spese e competenze del giudizio. Tale motivo di doglianza è fondato, come correttamente sostenuto da parte appellante, le spese e competenze di giudizio, sarebbero dovute essere poste a carico di tutte le parti soccombenti, in solido tra loro.
6. - Con ultimo motivo, parte appellante lamenta l’erroneità della sentenza definitiva n. 236/2012, per insufficiente liquidazione dei diritti e degli onorari liquidati, in violazione delle tabelle minime di cui al D.M.08 aprile 2008. La liquidazione dei diritti e competenze, operata dal Giudice di primo grado, è stata effettuata, in base alla somma liquidata (€ 102.987,00) e pertanto, con l’applicazione dello scaglione. fino a € 103.000,00 di cui alle tariffe del D.M. 08 aprile 2008. Invero, considerato l’errore matematico in cui è incorso il primo Giudice, liquidando la somma di € 102.987,00 anziché la somma di € 107.375,20, tale errore di calcolo, ha determinato la mancata applicazione, nella liquidazione degli onorari, dello scaglione superiore, e cioè da € 103.300,01 fino a € 258.300,00, per come invece era stato richiesto con la nota spese, prodotta nel giudizio di primo grado. Tale motivo di gravame è infondato; invero, con riferimento ai parametri di liquidazione giudiziale del compenso degli avvocati, il Giudice di prime cure, utilizzando lo scaglione da € 100.300,01 a € 258.300,00, ha correttamente determinato in € 9.050,00 l’onorario dovuto al procuratore costituito.
7. - Con appello incidentale, G. Business Solutions s.c.p.a. ha chiesto accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada e per l’effetto estromettere l’esponente dal giudizio. Il suddetto motivo è infondato; invero, con la sentenza non definitiva n. 380/010 del 24.03.2010, il primo Decidente ha individuato quali soggetti tenuti al risarcimento: R.A. e A. - Assicurazioni S.p.a. - quale impresa designata dal F.G.V.S., considerato che l’autovettura di proprietà del R., e coinvolta nel sinistro, non era assicurata né con la società S. S.p.a., né con la società A. in bonis. In particolare, nel corso del giudizio di primo grado è stato accertato che, in base al rapporto della Polizia Stradale di Villa San Giovanni, l’autovettura di R. al momento del sinistro esponeva il contrassegno di assicurazione della società A. in bonis; che la suddetta assicurazione, nel corso del giudizio di primo grado, ha dichiarato che l’autovettura coinvolta nel sinistro non era assicurata con la suddetta compagnia assicurativa bensì con la S. S.p.a.; che la S. S.p.a., precedentemente interpellata dal danneggiato, aveva dichiarato che al momento del sinistro, la targa (omissis), non risultava assicurata presso la compagnia avendo avuto effetto fino al 28.01.2002 e poi era stata stornata su altra autovettura. Sulla base di quanto emerso, il Giudice di prime cure ha ritenuto provato non solo che l’autovettura di proprietà del R. non aveva alcun rapporto assicurativo con l’A. ma che il veicolo, al momento dell’incidente, era privo di qualsiasi copertura assicurativa. In tal senso, con una recentissima pronuncia, la Suprema Corte ha stabilito che la prova della mancata copertura assicurativa può essere fornita con ogni mezzo e pertanto con documenti, prove testimoniali e anche mediante presunzioni; spetta poi al Giudice valutare l’insieme del quadro probatorio offerto ex art. 116 c.p.c. al fine di ritenere meritevoli di accoglimento i fatti posti a fondamento della pretesa azionata in giudizio (Cass. Civ., sent. n. 18284 del 3.9.2020). Condividendo le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di prime cure, si ritiene provato che l’autovettura del R., nell’occasione condotta da L., al momento del sinistro era priva di copertura assicurativa e pertanto il Fondo di Garanzia per le Vittime della strada ha la piena legittimazione passiva nel presente giudizio. Per le stesse ragioni, si rigetta la domanda nei confronti di G. Italia s.p.a..
8. - Sempre con appello incidentale, le G. Business Solutions s.c.p.a. lamentano l’errata quantificazione del danno alla persona, errato riconoscimento del danno morale; in particolare, l’appellante incidentale rileva che il danno biologico è stato quantificato in misura eccessiva ed errata e deve essere ridimensionato; il danno morale non doveva essere proprio riconosciuto alla luce della più recente giurisprudenza, mancandone del tutto la prova il cui onere incombeva su controparte. Tale motivo di gravame è infondato; invero, con riferimento al danno biologico, si condivide l’importo liquidato dal Giudice di prime cure. Tale importo è stato determinato sulla base dei criteri di liquidazione in vigore, tenuto conto dei dati risultanti dalla CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado. Contrariamente a quanto affermato, con riferimento al danno morale, si osserva che con una recente pronuncia (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 25164 del 10.09.2020), la Suprema Corte ha ribadito il danno morale costituisce una voce dotata di autonomia giuridica, che non deve considerarsi inclusa nel danno biologico e, dunque, autonomamente risarcibile. In particolare, il danno biologico si connota come pregiudizio alla salute, incidente sulle vicende dinamico-relazionali della vita e pertanto accertabile mediante supporto medico- legale. Il danno morale invece si qualifica come sofferenza che riguarda esclusivamente la sfera interiore del danneggiato e non è misurabile mediante ausili di carattere tecnico, posto che difetta di base organica; per ottenere il risarcimento, tale pregiudizio dovrà essere allegato e provato, anche per presunzioni, nella sua concreta ed effettiva consistenza. Nel caso in esame, non vi è dubbio che il L., in relazione alla sua giovane età (19) nonché alle numerose cure mediche (particolarmente gravose e lunghe) cui si è dovuto sottoporre a causa delle lesioni derivanti dal sinistro, abbia certamente patito delle sofferenze di carattere morale. Tale circostanza non è sfuggita al primo Decidente che, prendendo in considerazione le suddette circostanze, ha ritenuto congruo -ai fini della liquidazione del danno morale- stabilire una maggiorazione dell’importo dovuto a titolo di danno biologico.
9. - Con ulteriore motivo di gravame incidentale, le G. Busines Solutions s.c.p.a., chiedono, in caso di condanna, anche parziale, riconoscere alla comparente quale impresa designata dal F.G.V.S. il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili del sinistro. Tale richiesta, come già riconosciuta in primo grado, è fondata e deve essere confermata. Per tutti i suddetti motivi, l'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le causali di cui sopra. Le spese del presente grado del giudizio, in considerazione del parziale accoglimento dell’appello principale e del rigetto dell’appello incidentale, vanno parzialmente poste a carico di G. Business Solutions s.c.p.a.., vengono liquidate (valore €. 52.000,00 con applicazione dei valori minimi tariffari) in complessivi € 3.308,00 di cui € 980,00 per fase studio, € 675,00 per fase introduttiva, € 1.653,00 per fase decisoria, su cui operare una compensazione nella misura del 20%, oltre spese accessorie come per legge, ciò secondo i nuovi parametri voluti dal D.M. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27, trattandosi di attività defensionale ancora in corso al momento della sua entrata in vigore. Come è noto le nuove disposizioni, oltre ad aver superato la distinzione tra diritti di procuratore ed onorari di avvocato, hanno rideterminato i criteri di liquidazione, in base alle “fasi” del giudizio (studio della controversia, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisoria, fase esecutiva) e non più in relazione alle singole prestazioni del difensore. La novella poi, per esplicita volontà dell’art. 28 D.M. cit., si applica a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, quindi anche a quella qui in esame, in cui l’opera defensionale non era ancora esaurita al momento della decisione (cfr., Cass. Civ., SS.UU., 12-10-2012 n. 17405: “In tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata”. Cfr. altresì, Corte. Cost. 7-11-2013 n. 261).
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da L.D. e L.P. contro G. Business Solutions s.c.p.a. e G. Italia S.p.a., disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide: Accoglie parzialmente l’appello ed in parziale riforma della sentenza n. 236/12 Tribunale di Reggio Calabria:
1) Condanna in solido il sig. R.A. e G. Business Solutions s.c.p.a. n.q., a corrispondere al sig. L.D. la residua somma di € 4.388,20 (quale differenza tra la somma di € 107.375,20 che doveva essere liquidata, e la somma di € 102.987,00 che è stata liquidata dal Giudice di primo grado) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al soddisfo;
2) Condanna in solido R.A. e G. Business Solutions s.c.p.a. n.q., al pagamento di € 3.029,26 a favore di L.D. per le spese mediche sostenute;
3) Condanna in solido R.A. e G. Business Solutions s.c.p.a. n.q., al pagamento di € 2.500,00 a favore di L.P. per il risarcimento del valore del ciclomotore;
4) Rigetta la domanda formulata con appello incidentale di G. Business Solutions s.c.p.a. nei confronti di G. Italia S.p.a.;
5) Accoglie la domanda di regresso di G. Business Solutions s.c.p.a. e per l’effetto condanna R.A. a rivalere G. Business Solutions s.c.p.a. della somma sborsata dalla stessa a favore di L.D. e L.P..
6) Condanna in solido G. Business Solutions s.c.p.a. n.q. e R.A. al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate (nell’importo già ridotto del 30% in € 3.321,40 in esse comprese €. 675,00 per spese esenti, oltre spese generali, iva e cpa da corrispondersi a favore dell’Avv. G.P. antistatario e compensa le spese di lite tra le parti appellate.