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17 maggio 2022
Circolazione stradale
Concorso di colpa nei confronti del conducente che attraversa l’incrocio con semaforo verde senza accertarsi della presenza di altri veicoli
Il verde semaforico non autorizza una sorta di riflesso condizionato e non esonera dall'obbligo di verifica della praticabilità della immediata ripresa della marcia.
di Avv. e Giornalista pubblicista Maurizio Tarantino
Il caso

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Nel giudizio di primo grado, l'attore aveva chiesto la condanna della Compagnia di Assicurazioni in merito al sinistro che si era verificato per responsabilità esclusiva di Caio, il quale, alla guida dell'autovettura, impegnava l'incrocio a semaforo emittente luce rossa ed investiva così Tizio, il quale alla guida del ciclomotore, provenendo in senso inverso ed a semaforo a luce verde, stava effettuando la svolta a sinistra.
L'impatto tra i due mezzi era stato violento tanto che Tizio, pur indossando regolarmente il casco, riportava lesioni personali a carattere permanente.
Con sentenza non definitiva, il Tribunale dichiarava la responsabilità del conducente dell'autovettura nella causa causazione dell'incidente nella misura dell'80%.
Con la successiva sentenza definitiva, il Tribunale accoglieva la domanda nei limiti citati e, per l'effetto, condannava in solido Caio e la compagnia di Assicurazione.
Avverso il provvedimento in commento, Tizio proponeva appello contestando la violazione e falsa applicazione degli articoli degli artt. 2054 c.c. e 115, 116 c.p.c (20% di responsabilità); quindi, reiterava l'accertamento della responsabilità esclusiva (100 %) di Caio.
Infine, l'appellante contestava la quantificazione del risarcimento (la non applicazione delle Tabelle di Milano).

Il diritto

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Nel caso in esame, pur essendo stato accertato che Caio - con la propria colpevole condotta ovvero cominciando l'attraversamento dell'incrocio quando il semaforo emetteva luce gialla - aveva determinato la causazione dell'evento, tuttavia, come statuito dal primo Giudice, ciò non esimeva il danneggiato/conducente dal fornire la prova di aver tenuto una condotta di guida irreprensibile, ovvero di aver assunto una condotta conforme alle regole della circolazione nonché alle regole di comune prudenza. Per meglio dire, secondo i Giudici «La luce verde accesa infatti consente di impegnare l'incrocio con prudenza; nessuna prova era stata fornita dal conducente/danneggiato, in tal senso»
A questo proposito, la Corte territoriale considerava condivisibile la decisione del Giudice di prime cure che aveva ricostruito la dinamica dell'incidente indicando quale fonte di prova il rapporto della polizia stradale, il quale aveva individuato e descritto la condotta tenuta da Caio e aveva, poi, indicato le ragioni giuridiche nonché le circostanze di fatto poste a fondamento della decisione: responsabilità della misura del 20% in capo a Tizio a titolo di presunzione di colpa per non aver dimostrato di avere adottato una guida prudenziale in prossimità dell'incrocio.
Quanto all'applicazione delle Tabelle di Reggio Calabria del 2009, anziché quelle del Tribunale di Milano dell'anno 2011, la Corte di Appello aveva ritenuto il motivo parzialmente fondato.
Difatti, in caso di liquidazione del danno biologico, il criterio di liquidazione deve essere quello stabilito con le Tabelle di Milano, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408).
Dunque, in merito alla determinazione della liquidazione del danno biologico da invalidità permanente, alla luce della richiamata statuizione della Cassazione, la Corte di merito ha ritenuto che la motivazione fornita dal primo Giudice in merito all'adozione di criteri di liquidazione diversi, non potevano essere considerati “circostanze idonee” a giustificare l'abbandono delle tabelle di Milano.
Per tale ragione, nel caso in esame, in riforma della decisione adottata, ai fini della liquidazione del danno biologico da invalidità permanente, hanno trovato applicazione le tabelle del Tribunale di Milano 2009; cosicché, il risarcimento del danno biologico permanente è stato rideterminato.  
In conclusione, l'appello è stato parzialmente accolto nei limiti del risarcimento richiesto.

La lente dell'autore

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In argomento giova ricordare che l'art. 2054 c.c. stabilisce che in caso di scontro fra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Anche quando viene accertata la colpa esclusiva di uno solo dei due conducenti, l'altro, non per questo sarà, automaticamente, liberato dalla presunzione di corresponsabilità ma è necessario che dimostri di avere osservato le norme sulla sicurezza e quelle di comune prudenza. 
In tal senso, come sostenuto anche dai Giudici della pronuncia in commento, il principio di solidarietà prefigurato dal nostro ordinamento impone anche al conducente che abbia rispettato le norme del codice della strada di attivarsi, dinnanzi alla scorrettezza altrui, per evitare il sinistro secondo l'ordinaria diligenza, cioè scegliendo la manovra che il guidatore medio, con riferimento alla situazione concreta, valuta come la più idonea per evitare o attenuare il danno.
Difatti, in tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (Cass. civ., sez. III, 8 gennaio 2016, n. 124).
Inoltre, come sostenuto da altro giudice, costituisce imprudenza il repentino ripartire dalla linea di arresto semaforica allo scattare del verde, senza una previa verifica del fatto che altri veicoli (o pedoni) si siano attardati per un qualunque possibile motivo nell'area dell'intersezione.
In altre parole, il verde semaforico non autorizza una sorta di riflesso condizionato e non esonera dall'obbligo di verifica della praticabilità della immediata ripresa della marcia (Trib. Milano 7 giugno 2008, n. 7417. In questa vicenda - scontro ad un incrocio tra un ciclomotore che, dopo essersi fermato all'incrocio per il rosso, abbia allo scattare del verde immediatamente effettuato la manovra di svolta a sinistra ed un'autovettura proveniente dal senso opposto che abbia attraversato l'incrocio a semaforo proiettante luce gialla - la responsabilità della causazione dell'incidente è stata attribuita per il 75% al conducente dell'auto e per il 25% al conducente del ciclomotore).

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