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19 maggio 2022
Civile e processo
Ai fini dell’intervento in una procedura esecutiva, se il credito risulta da pubblici registri non deve essere sorretto dall’estratto autentico delle scritture notarili
Il creditore che, al momento del pignoramento, ha un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri può intervenire nel processo di espropriazione forzata anche se non munito di titolo esecutivo, senza che siano necessari il deposito e la notifica dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili, adempimenti che sono invece prescritti per i creditori sine titulo titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili ex art. 2214 c.c..
di Avv. Massimiliano Summa
Il caso

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La questione sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione concerne le modalità con cui l'interveniente sine titulo in una procedura esecutiva possa fornire la prova del proprio credito.
Nel caso in esame, il credito vantato da una banca nei...

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