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20 giugno 2022
Lavoro e previdenza sociale
Infondata la questione di legittimità costituzionale sui requisiti delle agenzie per il lavoro costituite in forma di società cooperative di produzione e lavoro
La Corte costituzionale con sentenza del 16 giugno 2022, n. 150 dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 5, comma 2, lett. e), D. Lgs. 10/09/2003, n. 276, che prescrive che le agenzie per il lavoro costituite in forma di società cooperative di produzione e lavoro che intendano svolgere attività di somministrazione di lavoro debbano possedere, oltre ai requisiti giuridici e finanziari previsti per tutte le agenzie per il lavoro dal comma 1 del medesimo art. 5, l'ulteriore requisito della presenza, come socio sovventore, di un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
di Avv. Anna Nicolussi Principe
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